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DECRETO LEGGE N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020

02/11/2020 - 12:09

DECRETO LEGGE  N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020

ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE , SOSTEGNO AI  LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA C0VID 19

 

A seguito della pubblicazione del DPCM del 24 ottobre scorso e a completamento delle misure del  Governo per fronteggiare l’emergenza COVID, è stato emesso il decreto legge del 28 ottobre al fine di sostenere economicamente  lavoratori,  imprese, giustizia e sicurezza.

Le misure economiche sono quasi totalmente di rifinanziamento dei precedenti  decreti.

Commenteremo  brevemente  gli articoli che  ci riguardano  più da vicino,  il testo integrale del  decreto  lo troverete, come sempre,  nel link  in calce all’articolo.

ART. 1 e segg. – Sostegno imprese ed economia riferite ai codici ATECO (integrabili) con inizio attività precedente al 25 ottobre 2020.

– Contributi a fondo perduto  per operatori  IVA relativamente ai codici ATECO indicati nell’allegato I

– Fondo per il sostegno  delle associazioni e società sportive  dilettantistiche

– Sostegno operatori turistici e della cultura

– Misure export e fiere internazionali

– Sostegno filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura

– Credito  d’imposta  per gli affitti commerciali

– Cancellazione seconda rata IMU per l’attività di impresa

ART. 12  – Lavoro –  Cassa integrazione  ordinaria e cassa integrazione in deroga – Disposizioni  in materia di licenziamento  – Esonero  dal versamento  dei contributi previdenziali  per aziende  che non richiedono  trattamenti di cassa integrazione.

Commi da 1 a 8 – Cassa integrazione e CIG

Allungamento sino ad un massimo di sei settimane del periodo di cassa integrazione che dovranno essere necessariamente collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Tali settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane,  nonché ai datori di lavoro dei settori interessati dal DPCM  del 24 ottobre 2020.

C’è però una ulteriore specifica: i periodi di cassa precedentemente autorizzati che però ricadranno nel periodo successivo al 15 novembre 2020, verranno però imputati alle 6 settimane previste dal presente decreto.

I datori di lavoro interessati alla richiesta di queste ulteriori settimane di cassa dovranno comunque versare un contributo addizionale determinato sulla base  del raffronto  tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020  e quello  del corrispondente  semestre del 2019, ossia:

1) 9% della retribuzione  globale  per le ore  di lavoro non prestare ,  per  una riduzione  del fatturato inferiore  al 20%;

2) 18%   della retribuzione  globale   per le ore di lavoro non  prestate,  se non c’è stata riduzione  del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto  se  il  calo  del volume d’affari   è pari o superiore  al 20%  ,   dai datori di lavoro che  hanno avviato  l’attività  di impresa  dal 1 gennaio 2019  e dai  datori di lavoro  interessati   dal DPCM  del 24 ottobre.

Fino al 31 gennaio 2021 RESTA PRECLUSO L’AVVIO  DELLE PROCEDURE  DI LICENZIAMENTO, FATTA SALVA LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA.

NOTIZIA DI QUESTE ORE:    DOPO  L’INCONTRO GOVERNO – PARTI SOCIALI LE NORME SULLA CASSA INTEGRAZIONE  E IL DIVIETO DI  LICENZIAMENTO VERRANNO  MODIFICATE:  CASSA INTEGRAZIONE  SENZA SPESE PER IL DATORE DI LAVORO E   DIVIETO DI LICENZIAMENTO SARANNO ESTESE FINO AL 21  MARZO 2021  – VI TERREMO AGGIORNATE  SULLE NEWS

Comma 14  e segg.   – Esonero dei contributi previdenziali

E’ riconosciuto  l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali   per un ulteriore  periodo massimo di quattro settimane,  fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti  delle ore di  integrazione salariale già fruite  nel  mese  di giugno 2020.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero del versamento  ai sensi dell’art. 3  decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, possono rinunciare  per la frazione di esonero richiesto.

L’efficacia  di questa misura resta, però, subordinata all’autorizzazione  della Commissione europea.

ART. 14  –  Nuove misure  in materia di Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari già beneficiari della quota di reddito di  emergenza, è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi  di novembre e dicembre 2020.

ART. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori  sportivi

ART. 18 e segg. – Misure  in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti

ART. 22 – Scuole  e misure per la famiglia

ART. 23  e segg. – Misure  per l’esercizio dell’attività giurisdizionale

Con la speranza di essere state il più chiare possibile, restiamo a disposizione a chiarire tutti i Vostri dubbi e a dare risposte alle Vostre domande,

Patrizia, Angela, Emilia, Elena, Carmen  e mamma Irene

Decreto Legge 28-ottobre-2020-n-137

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