DECRETO LEGGE N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020
ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE , SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA C0VID 19
A seguito della pubblicazione del DPCM del 24 ottobre scorso e a completamento delle misure del Governo per fronteggiare l’emergenza COVID, è stato emesso il decreto legge del 28 ottobre al fine di sostenere economicamente lavoratori, imprese, giustizia e sicurezza.
Le misure economiche sono quasi totalmente di rifinanziamento dei precedenti decreti.
Commenteremo brevemente gli articoli che ci riguardano più da vicino, il testo integrale del decreto lo troverete, come sempre, nel link in calce all’articolo.
ART. 1 e segg. – Sostegno imprese ed economia riferite ai codici ATECO (integrabili) con inizio attività precedente al 25 ottobre 2020.
– Contributi a fondo perduto per operatori IVA relativamente ai codici ATECO indicati nell’allegato I
– Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
– Sostegno operatori turistici e della cultura
– Misure export e fiere internazionali
– Sostegno filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura
– Credito d’imposta per gli affitti commerciali
– Cancellazione seconda rata IMU per l’attività di impresa
ART. 12 – Lavoro – Cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga – Disposizioni in materia di licenziamento – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Commi da 1 a 8 – Cassa integrazione e CIG
Allungamento sino ad un massimo di sei settimane del periodo di cassa integrazione che dovranno essere necessariamente collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Tali settimane verranno riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane, nonché ai datori di lavoro dei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.
C’è però una ulteriore specifica: i periodi di cassa precedentemente autorizzati che però ricadranno nel periodo successivo al 15 novembre 2020, verranno però imputati alle 6 settimane previste dal presente decreto.
I datori di lavoro interessati alla richiesta di queste ulteriori settimane di cassa dovranno comunque versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, ossia:
1) 9% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestare , per una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
2) 18% della retribuzione globale per le ore di lavoro non prestate, se non c’è stata riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto se il calo del volume d’affari è pari o superiore al 20% , dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa dal 1 gennaio 2019 e dai datori di lavoro interessati dal DPCM del 24 ottobre.
Fino al 31 gennaio 2021 RESTA PRECLUSO L’AVVIO DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO, FATTA SALVA LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA.
NOTIZIA DI QUESTE ORE: DOPO L’INCONTRO GOVERNO – PARTI SOCIALI LE NORME SULLA CASSA INTEGRAZIONE E IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO VERRANNO MODIFICATE: CASSA INTEGRAZIONE SENZA SPESE PER IL DATORE DI LAVORO E DIVIETO DI LICENZIAMENTO SARANNO ESTESE FINO AL 21 MARZO 2021 – VI TERREMO AGGIORNATE SULLE NEWS
Comma 14 e segg. – Esonero dei contributi previdenziali
E’ riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero del versamento ai sensi dell’art. 3 decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto.
L’efficacia di questa misura resta, però, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
ART. 14 – Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota di reddito di emergenza, è riconosciuta la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020.
ART. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
ART. 18 e segg. – Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti
ART. 22 – Scuole e misure per la famiglia
ART. 23 e segg. – Misure per l’esercizio dell’attività giurisdizionale
Con la speranza di essere state il più chiare possibile, restiamo a disposizione a chiarire tutti i Vostri dubbi e a dare risposte alle Vostre domande,
Patrizia, Angela, Emilia, Elena, Carmen e mamma Irene
Decreto Legge 28-ottobre-2020-n-137