impiegate
0

COVID 19 – Ultimi decreti – Aggiornamenti

15/11/2020 - 11:56

 

Come saprete tutti, l’emergenza COVID è decisamente peggiorata.

Nell’ultima settimana il Governo è quindi intervenuto con 2 nuovi decreti: il DPCM del 3 novembre 2020 e il D.L. n. 149 del 9 novembre 2020.

FATE ATTENZIONE ai provvedimenti regionali e/o locali in tema di sicurezza che si susseguono in continuazione a seconda dell’evoluzione dei contagi e possono modificare le norme nazionali.

Il DPCM del 3 novembre, seguito da una circolare del Ministero della Sanità, riguardante le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, di cui, come sempre, troverete il link con i testi integrali.

Le norme del DPCM per ciò che riguarda gli studi professionali e che riportiamo per intero, sono contenute nell’art. 1 comma 9 lettera nn), sono essenzialmente quelle che conosciamo già:

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio , fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020 N. 149

Questo secondo decreto, denominato “ristori bis” dispone in ordine alle ulteriori misure urgenti di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19

Il decreto si compone di 32 articoli oltre alle tabelle contente i codici ATECO relativi alle categorie di riferimento.

Tale decreto non fa nient’altro che riprendere, modificare e rifinanziare le misure già precedentemente disposte nei precedenti decreti.

L’elenco degli interventi: 1) contributo a fondo perduto 2) cancellazione rata IMU 3) sospensione dei versamenti tributari 4) Disposizione in materia di salute , lavoro e famiglia, terzo settore 5) Altre disposizioni urgenti : filiere agricole della pesca e acquacoltura, quarta gamma 6) Giudizi penali di appello 7) prove concorso notarile e per l’esercizio della professione forense 8) Trasporto locale 9) Lavoratori sportivi 10) fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche 10) pubblicazione dati dei monitoraggi emergenza Covid.

Ci soffermiamo solo su i due articoli che ci riguardano direttamente:

Art. 13Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della Salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta, alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Tale beneficio è, naturalmente, riconosciuto anche ai genitori dei figli con disabilità.

ART. 14 – Bonus baby sitting

A decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, e limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della Salute, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting – nel limite massimo complessivo di 1000 euro – da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bonus è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato mediante il libretto famiglia ed è incompatibile con il bonus asilo nido di cui alla legge n. 232/19.

Anche in questo caso il bonus viene riconosciuto anche ai genitori dei figli con disabilità.

FORZA E CORAGGIO !

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

↓