L’ Art. 3 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 convertito in L. 126 del 13 ottobre 2020, ha previsto l’esonero parziale, per un periodo massimo di quattro mesi, dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che, avendo già usufruito per i mesi di maggio e giugno di cassa integrazione, decidono di non richiedere più tali trattamenti.
Tale esonero era condizionato al parere favorevole della Commissione europea. Essendo stato autorizzato, l’INPS con messaggio 4254 del 13.11.2020 ha fornito le istruzioni per poterne usufruire.