D.Lgs. 105/22 Messaggio INPS 3066 del 2022

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea n. 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza con l’obiettivo di conciliare, in senso migliorativo, il tempo occupato nello svolgimento della propria attività lavorativa con quello da dedicare alla vita familiare.
Attraverso questa norma, anche l’Italia inizia a ridurre – seppur di poco – la distanza con gli altri Paesi europei in materia di conciliazione lavoro/vita familiare e, anche, di condivisione della gestione familiare tra genitori.
Queste le novità principali:
- entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale tra i due mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto;
- viene aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al “genitore solo”;
- l’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è pari al 30% della retribuzione;
- aumenta da 6 a 9 mesi il congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori, anche adottivi e/o affidatari, fino ai 12 anni di età del bambino: 3 mesi alla madre, 3 mesi al padre e 3 mesi a scelta;
- viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste;
- i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La medesima priorità viene riconosciuta alle richieste dei lavoratori che rivestono la figura di caregivers.
Unioni civili: si ribadisce l’equiparazione ai coniugi di coloro che sono uniti civilmente e si introduce quella dei conviventi di fatto per la fruizione dei benefici della legge 104/22
Diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro D.Lgs. n. 104 del 27 giugno 2022 “decreto Trasparenza”
Il secondo decreto approvato dal Governo riguarda il recepimento della direttiva Europea n. 2019/1152 riguardante le “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea” e disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e la loro relativa tutela.
La norma prevede che il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore una serie dettagliata di informazioni in modo chiaro, completo, gratuito e conforme agli standard di accessibilità, anche in favore delle persone con disabilità.
Il lavoratore deve essere informato dell’eventuale impiego di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati diretti a fornire indicazioni rilevanti ai fini del rapporto di lavoro: assunzione o conferimento dell’incarico, gestione o cessazione del rapporto, assegnazione di compiti e/o mansioni, sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Tale normativa specifica, altresì:
- la durata massima del periodo di prova, che non potrà essere superiore a 6 mesi;
- consente al lavoratore di accettare impieghi in parallelo presso altri datori di lavoro;
- stabilisce regole di prevedibilità minima del lavoro (ore e giorni di lavoro);
- stabilisce misure per prevenire pratiche abusive nel ricorso a contratti di lavoro a chiamata o a figure contrattuali analoghe;
- consente la transizione ad altra forma di lavoro: dopo la prova il lavoratore potrà chiedere una forma di lavoro diversa.
Sempre a Vostra disposizione per qualsiasi discussione e/o richiesta di delucidazione.
La Redazione del Blog