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Congedo parentale e di paternità: NOVITA’

12/10/2022 - 14:38

D.Lgs. 105/22 Messaggio INPS  3066 del 2022

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea n. 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza con l’obiettivo di conciliare, in senso migliorativo, il tempo occupato nello svolgimento della propria attività lavorativa con quello da dedicare alla vita familiare.

Attraverso questa norma, anche l’Italia inizia a ridurre – seppur di poco – la distanza con gli altri Paesi europei in materia di conciliazione lavoro/vita familiare e, anche, di condivisione della gestione familiare tra genitori.

Queste le novità principali:

  1. entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale tra i due mesi precedenti ai 5 mesi successivi al parto;
  2. viene aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al “genitore solo”;
  3. l’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è pari al 30% della retribuzione;
  4. aumenta da 6 a 9 mesi il congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione, fruibile da entrambi i genitori, anche adottivi e/o affidatari, fino ai 12 anni di età del bambino: 3 mesi alla madre, 3 mesi al padre e 3 mesi a scelta;
  5. viene esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste;
  6. i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. 

La medesima priorità viene riconosciuta alle richieste dei lavoratori che rivestono la figura di caregivers.

Unioni civili: si ribadisce l’equiparazione ai coniugi di coloro che sono uniti civilmente e si introduce quella dei conviventi di fatto per la fruizione dei benefici della legge 104/22

Diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro D.Lgs. n. 104 del 27 giugno 2022 “decreto Trasparenza”

Il secondo decreto approvato dal Governo riguarda il recepimento della direttiva Europea n. 2019/1152 riguardante le “condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea” e disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e la loro relativa tutela.

La norma prevede che il datore di lavoro deve comunicare a ciascun lavoratore una serie dettagliata di informazioni in modo chiaro, completo, gratuito e conforme agli standard di accessibilità, anche in favore delle persone con disabilità.

Il lavoratore deve essere informato dell’eventuale impiego di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati diretti a fornire indicazioni rilevanti ai fini del rapporto di lavoro: assunzione o conferimento dell’incarico, gestione o cessazione del rapporto, assegnazione di compiti e/o mansioni, sorveglianza, valutazione, prestazioni e adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Tale normativa specifica, altresì:

  • la durata massima del periodo di prova, che non potrà essere superiore a 6 mesi;
  • consente al lavoratore di accettare impieghi in parallelo presso altri datori di lavoro;
  • stabilisce regole di prevedibilità minima del lavoro (ore e giorni di lavoro);
  • stabilisce misure per prevenire pratiche abusive nel ricorso a contratti di lavoro a chiamata o a figure contrattuali analoghe;
  • consente la transizione ad altra forma di lavoro: dopo la prova il lavoratore potrà chiedere una forma di lavoro diversa.

Sempre a Vostra disposizione per qualsiasi discussione e/o richiesta di delucidazione.

La Redazione del Blog

  • Patrizia

    01/07/2024 - 11:36

    Cara Laura, non li hai persi ne hai diritto fino ai 12 anni di età. V. Contratto articolo 113. Ciao patrizia cgil

  • Laura

    26/06/2024 - 11:38

    Buongiorno, vorrei un'informazione, lavoro in uno studio di commercialisti con ccnl studi professionali. Mia figlia ha fatto 6 anni, io ho ancora un po' di giorni di congedo parentale da utilizzare, dei 180 giorni (6mesi) Vorrei capire se è vero che posso utilizzarli fino ai 12 anni o gli ho persi avendo un reddito superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. Grazie

  • Patrizia

    22/06/2024 - 11:36

    Cara angi , anche noi la interpretiamo cosi è un diritto acquisito anche se rateale Vai in filcams della tua città. Patrizia cgil

  • angi

    21/06/2024 - 15:06

    Carissime ...ripropongo una questione: il 30 maggio è stato il mio ultimo giorno di lavoro. Nella liquidazione delle competenze ho ricevuto solo la prima tranche dell'una tantum pari ad euro 200. Se non interpreto male il contratto l'una tantum per un totale di 400 euro spettava al personale in forza al rinnovo del contratto... ed io lo ero... avrei dovuto percepire i 400 euro o solo la prima tranche? La commercialista sentito anche il parere del mio ex datore di lavoro ha deciso per l’unica tranche del 2024. E corretto?

  • Patrizia

    12/06/2024 - 19:07

    Cara nena , art. 113 del contratto nazionale. Il congedo parentale è di 6 mesi o frazionati fino ai 12 anni di età, la retribuzione è al 30 per cento. Il contratto regola anche il congedo a ore all'art. 114. Spero tu sia iscritta a cadiprof ed ebipro , puoi usufruire del pacchetto famiglia. Ciao e auguri patrizia cgil

  • Nena78

    12/06/2024 - 14:39

    Buongiorno, vorrei un informazione. Ho un figlio nato nel 2012 di cui ho usufruito di tutto il congedo, poi un altro nato nel 2016 di cui invece ho usufruito solo di 2 mesi di congedo facoltativo. vorrei capire fino a che età e quanti mesi posso ancora usufruire e con che retribuzione? Grazie. Nena

  • Patrizia

    06/04/2024 - 15:51

    Cara anna, il consulente ha ragione. Funziona così. Deve esserti corrisposta l'una tantum. Ciao patrizia cgil

  • Anna P.

    06/04/2024 - 0:31

    Buongiorno, vorrei cortesemente un’ informazione. Da dicembre 2023 usufruisco della maternità obbligatoria e a marzo 2024 c’è stato l’aumento contrattuale degli studi professionali ma purtroppo questo aumento non mi è stato riconosciuto. Mi è stato riferito dal consulente del lavoro che la retribuzione viene calcolata all’80 % in base a quella relativa al mese precedente l’inizio dell’evento e rimane tale fino a conclusione dell’evento stesso. Quindi mi confermate che non viene imputato l’aumento contrattuale alla paga base durante il periodo di maternità obbligatoria? Avevo letto un articolo in cui si affermava che nella maternità anche l’aumento contrattuale ma non ho certezze. Ringrazio e porgo cordiali saluti.

  • Anna

    20/02/2024 - 23:35

    Ciao a tutti, il datore di lavoro può rifiutare il congedo parentale a ore? Grazie.

  • Patrizia

    23/01/2024 - 15:31

    Cara Anna, l'interpretazione letterale dell'articolo da ragione al tuo commercialista. Io mantengo i miei dubbi su come è scritta la norma che non considera il part time. Lo farò presente al nazionale Filcams magari si può fare qualcosa in sede di rinnovo del contratto. Rimane però che alle 2 ore tu puoi aggiungere permessi e rol, quindi arrivando a 3. Nella norma contrattuale è scritto chiaro. ciao ! patrizia cgil

  • Anna

    22/01/2024 - 20:04

    Ciao Patrizia, io ho chiesto all' Inps un' interpretazione ufficiale, mi hanno risposto che loro non possono fornire nessuna interpretazione ufficiale, mi hanno semplicemente girato la circolare INPS 152 del 2015, che io ho letto, e c'è scritto comunque di fare sempre riferimento alla contrattazione nazionale, e sulla nostra contrattazione nazionale degli studi professionali c'è scritto che no posso richiedere più di due ore di riposo giornaliero giusto? Quindi non posso richiedere tre ore di congedo, penso quindi che abbia purtroppo ragione il commercialista della mia titolare

  • Patrizia

    09/01/2024 - 22:48

    Cara Anna, nessun disturbo scherzi. La circolare Inps che disciplina il congedo ad ore dice che il congedo va utilizzato in misura "pari alla metà" dell'orario medio giornaliero. Quindi il tuo part time è di 6 ore e il tuo orario medio è di 6 ore quindi 3 ore di congedo. La norma contrattuale del contratto dice che "non sono comunque ammissibili prestazioni inferiori a 4 ore giornaliere." Io lo discuterei visto che non fa riferimento al part time come dovrebbe, il congedo andrebbe parametrato. Comunque fai così , chiama l'inps al numero verde o manda una mail e chiedi una interpretazione ufficiale dell'inps. Alle volte gli articoli dei contratti vanno interpretati , Fammi sapere interessa anche a noi per chiedere una scrittura più chiara della norma contrattuale. Patrizia cgil

  • Anna

    08/01/2024 - 23:43

    Ciao Patrizia, scusa per l' insistenza ma la persona che prepara le mie buste paga , continua a dirmi che non posso richiedere più di due ore giornaliere di congedo, in quanto sostiene che nel contratto nazionale degli studi professionali c'è scritto questo, io ho letto l'articolo 97 , ma non riesco a capire dove è scritto che posso richiedere il 50% dell'orario lavorativo, quindi temo che abbia ragione lui ed io stia sbagliando a chiedere tre ore al giorno di sei , grazie e scusa .

  • Patrizia

    17/12/2023 - 21:43

    Cara Anna, il congedo parentale ad ore non può scendere al di sotto del 50% dell'orario medio giornaliero, circolare inps 152/2015 , quindi tu fai 6 ore non puoi scendere al di sotto di 3 ore di congedo parentale ad ore , tutto regolare. ciao patrizia cgil

  • Ana

    14/12/2023 - 21:32

    Grazie mille Patrizia per la tua celere risposta, avendo letto l'articolo sopraccitato, il mio dubbio sorgeva proprio sulle ore lavorative non inferiori a 4 , io ne effettuo tre giornalmente e tre ne richiedo di congedo, quindi non va bene?

  • Patrizia

    14/12/2023 - 21:11

    Cara annamaria, art.97 del contratto nazionale, che trovi qui sul blog tra i documenti. la programmazione deve essere mensile e concordata con il datore di lavoro - il monte ore per ogni mese di congedo parentale sono 174 ore parametrato al part time -le prestazioni non devono essere inferiori a 4 ore giornaliere, parametrato al part time - il congedo è cumulabile anche nella stessa giornata con altri riposti o permessi. Mi pare che la tua programmazione vada bene. ciao patrizia cgil

  • Annamaria Cicirelli

    14/12/2023 - 12:12

    Buongiorno, vorrei un' informazione, sono un' assistente alla poltrona e sto usufruendo del congedo parentale ad ore, ho un contrattempo parte time si 6 ore al giorno per 5 giorni, richiedo mensilmente un congedo di tre ore al giorno e tre ore di lavoro effettivo è giusto o sto sbagliando? Grazie

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