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OBBLIGO DI GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

28/09/2021 - 11:07

GREEN PASS

Per affrontare il tema del Green Pass è necessario fare riferimento alle tre precedenti disposizioni legislative che vengono richiamate nel Decreto Legge di nuova pubblicazione:

  • Decreto Legge n. 52 del 22.4.2021 riguardante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19, con il quale, all’art. 9, il Governo trattava le certificazioni verdi Covid 19
  • Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito in L. n. 126 del 16.9.2021, riguardante le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche con il quale è stato prorogato lo stato emergenziale al 31.12.2021 inserita all’art. 1 del suddetto decreto ed inserito l’obbligo di green pass all’art. 3, in precise situazioni dettagliatamente indicate.

Specificati i riferimenti normativi precedenti, ora passiamo all’analisi del Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 che concerne “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Con detto ultimo decreto, il Governo ha esteso gli obblighi del green pass, fino ad oggi previsti dal D.L. n. 105/2021, anche a tutti i luoghi di lavoro, compresi quelli privati.

Del testo integrale, prendiamo in esame solamente l’articolo 3 poiché è quello che ci riguarda, in quanto lavoratrici e lavoratori del comparto privato.

Di seguito il testo integrale dell’art. 3, nel quale abbiamo evidenziato in neretto le parti di rilievo


1.    Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-sexies, come introdotto dall’articolo 2, è inserito il seguente: “Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). – 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
 
2.    La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
 
3.    Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
 
4.    I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, e’ effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
 
5.    I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.
 
6.    I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7.    Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
 
8.    L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e’ punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
 
9.    In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e’ stabilita in euro da 600 a 1.500.
 
10.  Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Letto il testo precedente, con riferimento al CCNL Studi Professionali, permane la disposizione dell’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie, già previsto, e viene inserito l’obbligo di green pass dal 15/10/2021 al 31/12/2021 per tutte le altre aree / professioni (dipendenti / praticanti) per accedere ai luoghi di lavoro.

Green Pass e Smart Working

Coloro che svolgono l’attività lavorativa interamente in S.W. non hanno l’obbligo di green pass, obbligo che invece resta se lo S.W. viene svolto solo per alcuni giorni a settimana mentre i restanti sono in presenza nel luogo di lavoro.

Rimangono, ovviamente, in vigore l’obbligo di mascherina, il distanziamento sociale e tutte le norme previste dal protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il legislatore ha, inoltre, previsto una norma specifica per gli Uffici Giudiziari (art. 2 D.L. 127/2021): il green pass è obbligatorio per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie.

Tali disposizioni, però, non si applicano agli avvocati e agli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, ai testimoni e alle parti del processo, questo per non violare la costituzione in tema di diritto alla difesa.

I Tamponi

Vi segnaliamo alcuni chiarimenti in tema di tamponi inseriti nelle circolari del Ministro Speranza:

1) ai fini del green pass sono validi i tamponi salivari molecolari con validità di 72 ore e i tamponi rapidi faringei con validità 48 ore, i test rapidi salivari (validità 48 ore) potranno essere utilizzati solo per determinate categorie: nelle scuole, anziani delle RSA, disabili e sanitari o nello screening.

2) viene raccomandato il vaccino mRNA in gravidanza nel secondo e terzo trimestre e durante l’allattamento.

In conclusione

Care/i Colleghe e Colleghi, il green pass per i lavoratori degli studi professionali è assolutamente obbligatorio.

Si ricorda che il green pass si ottiene per avvenuta guarigione da Covid, con esito negativo da tampone o per avvenuta vaccinazione.

Segnaliamo, inoltre, anche il comunicato di Cadiprof di invito al vaccino.

La redazione del blog

  • Patrizia

    17/03/2022 - 20:56

    Caro Gigi, non è automatico . Stasera ho sentito le anticipazioni : il super green pass verrà eliminato il 1.5 , vediamo il decreto domani. Comunque rimane l'obbligo di quello base cioè il tampone, la pandemia non è mica finita . Vaccinarsi è la prima misura di prevenzione per noi e per gli altri. patrizia cgil

  • Gigi

    17/03/2022 - 20:26

    Il discorso è che il green pass sul lavoro era legato allo stato di emergenza. Se lo stato di emergenza finisce il 31 marzo dovrebbe finire anche l'obbligo del green pass al lavoro tranne che per gli over 50 che hanno l'obbligo vaccinale che è slegato dallo stato di emergenza.

  • Patrizia

    17/03/2022 - 18:54

    Caro gigi, ancora non si sa le norme sono ancora in consiglio dei ministri ma non mi pare si parli di 1 aprile ma di giugno. Vedremo patrizia cgil

  • Gigi

    17/03/2022 - 16:28

    E' vero che gli under 50, dal primo aprile 2022, possono rientrare a lavoro senza green pass?

  • Patrizia

    29/09/2021 - 20:54

    Cara Silvia, facciamo chiarezza , non siamo medici e quindi bisogna usare con attenzione termini non nostri. Ho letto anch'io la circolare del Ministro della salute del 24 settembre 2021 che chiarisce una norma già contenuta del decreto n. 105. I tamponi validi per il green pass sono: 1) test molecolare 2) test antigenico , inserito nell'elenco europeo , sono tamponi nasali o faringei sono esclusi gli antigenici rapidi salivari. Sul sito di cadiprof sulla home page puoi entrare nella pagina dedicata al covid. Fuga qualsiasi dubbio. Spero che ci siamo chiarite ! ciao patrizia cgil

  • silvia

    29/09/2021 - 9:42

    Ciao Patrizia! Ho letto tutto con attenzione, credimi, ma credo ci sia un'interpretazione sbagliata nella tua affermazione "tampone molecolare con validità 72 ore , quello rapido è riservato solo a determinate categorie" si riferisce SOLO ai tamponi salivari. Infatti, dal sito del Ministero della Salute: "Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti: test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021: apre una nuova finestra. test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo: apre una nuova finestra dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione. Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici. I test molecolari su campione salivare sono considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente nelle seguenti circostanze: per individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico); nell’ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico; per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio; per operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo. In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo." "Quindi se non ti vaccini devi avere il tampone molecolare. ci penserei."...affermazione tanto fuorviante...nn sono validi solo i molecolari !!! Magari mi sbaglio...

  • Patrizia

    28/09/2021 - 19:20

    Ciao Silvia! cadiprof copre i tamponi nei limiti del piano sanitario , basta guardare sul sito (trovi il link qui sul blog in basso) misure COVID e trovi tutto. Scarica la App unisalute e sarà di immediata consultazione. Però attenzione.. leggi l'articolo che abbiamo appena pubblicato , il ministero ha chiarito che per il certificato verde in assenza di vaccinazione ci vuole il tampone molecolare con validità 72 ore , quello rapido è riservato solo a determinate categorie. Quindi se non ti vaccini devi avere il tampone molecolare. ci penserei... ciao baci patrizia cgil

  • Silvia

    28/09/2021 - 16:17

    Ciao Patrizia! Si sa nulla se siano in previsione da parte di cadiprof rimborsi/sostegni/pagamenti integrali per i tamponi rapidi a cui saremo costrette per poter lavorare? Grazie per tutto

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