
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 la Legge n. 85/2023 di conversione con modificazioni del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Vi illustriamo brevemente quelle che sono le novità più importanti, e, come sempre accade, alcune misure non saranno immediatamente applicabili poiché in attesa delle relative norme attuative.
AGEVOLAZIONI
Dal 01/06 fino al 31/12/2023: INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 27)
– x ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, anche di somministrati O ASSUNZIONI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE o di mestiere (no rapporti di lavoro domestico);
– x 12 mesi INCENTIVO PARI AL 60% DELL’IMPONIBILE PREVIDENZIALE;
– è CUMULABILE con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, riconosciuto però per ogni soggetto assunto nella misura del 20% in luogo del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
SOLO PER I GIOVANI CHE:
– alla data di assunzione NON ABBIANO COMPIUTO IL 30° ANNO DI ETA’;
– NON LAVORINO E NON SIANO INSERITI IN CORSI DI STUDI O DI FORMAZIONE (“NEET”);
– risultano già REGISTRATI al programma operativo nazionale “INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI”
Dal 01/2024: ASSEGNO PER L’INCLUSIONE – NUOVA MISURA ASSISTENZIALE in sostituzione del Reddito di Cittadinanza (art. 10)
– per DATORI DI LAVORO PRIVATI che assumono beneficiari dell’Assegno per l’inclusione;
– con contratti a TEMPO INDETERMINATO, pieno o parziale, o anche con CONTRATTO DI APPRENDISTATO;
– x 12 mesi;
– esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari a 8.000€ annui, riparametrato e applicato su base mensile.
AUMENTO ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IVS C/DIP.
DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 aumenta l’esonero IVS dei lavoratori (NO lavoro domestico):
INCREMENTATO di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo della tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (la pensione matura per “intero” con la normativa vigente).
In sintesi:
ANNO 2023 | IMPONIBILE PREV. MENSILE | ESONERO da gennaio a giugno 2023 | ESONERO da luglio a dicembre 2023 (se approvano il D.L.) |
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE (imp. previdenziale) | Fino a 1.923 | 3% | 7% |
Da 1.924 a 2.692 | 2% | 6% | |
Da 2.693 | 0 | 0 | |
13MA | Fino a 1.923 | 3% | 3% |
Da 1.924 a 2.692 | 2% | 2% | |
Da 2.693 | 0 | 0 |
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (art. 24)
Il Decreto Lavoro interviene anche sui contratti a tempo determinato per allentare le stringenti causali stabilite dal c.d. “Decreto Dignità”.
Può essere sottoscritto:
– fino a 12 mesi senza l’applicazione di causali, come la normativa attuale;
– per ogni rinnovo (anche prima della scadenza dei 12 mesi) e per contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, allo scopo di consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, sarà necessario indicare una di queste specifiche causali:
- nei casi previsti dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva e, in ogni caso, entro il termine del 30 aprile 2024;
- per sostituire altri lavoratori.
Il contratto potrà essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi.
Queste variazioni normative, ai fini del computo del termine di 12 mesi, intervengono per i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023; per quelli sottoscritti antecedentemente a tale data, sia per quanto riguarda le proroghe sia per i rinnovi, restano valide le norme precedenti.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO (art. 24)
Dal numero dei lavoratori somministrati di lavoro a tempo indeterminato sono esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.
Sono esenti da limiti quantitativi per il tempo indeterminato:
- lavoratori in GIGS
- disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali ed i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
PROGOGA SMART WORKING (art. 28 bis e 42)
Le procedure semplificate sono state prorogate:
- al 30.9.2023 per i dipendenti fragili e super fragili che facciano richiesta di smart working
- al 31.12.2023 per genitori di under 14
WELFARE (art. 40)
Viene portato a 3.000 euro il limite di esenzione ESCLUSIVAMENTE per i lavoratori dipendenti con figli a carico, (detta cifra non concorre a formare il reddito) con possibilità di includervi anche rimborsi delle utenze domestiche.
Per tutti gli altri lavoratori dipendenti resta la soglia di esenzione ordinaria di 258,23 € per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti (escluse le somme relative alle utenze domestiche, incluse invece per il 2022). Sono ricomprese nella soglia di esenzione le eventuali somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
MAGGIORAZIONE ASSEGNO UNICO
Il nuovo decreto stabilisce che la maggiorazione prevista per l’Assegno Unico e Universale, limitatamente ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, sia riconosciuta anche per i minori appartenenti a nuclei ove, al momento della presentazione della domanda, sia presente un solo genitore lavoratore a causa del decesso dell’altro.
PRESTAZIONI OCCASIONALI NEL TURISMO
Per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i compensi relativi alle prestazioni occasionali (Presto), sono stati innalzati da 10mila a 15mila euro, inoltre, per le medesime attività, non verrà applicato il divieto di avvalersi dello strumento nei casi in cui gli utilizzatori abbiano alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori a tempo indeterminato.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI
Il decreto istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
È stato previsto, inoltre, l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dal documento di valutazione dei rischi (DVR); l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni. In caso di inosservanza delle disposizioni, il datore di lavoro e il dirigente verranno puniti con l’applicazione di una pena che prevede l’arresto da tre a sei mesi o con un’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per l’avvenuta violazione della norma.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
La disciplina relativa agli assegni per il nucleo familiare è stata, sostanzialmente, modificata dal Decreto Legge n. 230 del 29.12.2021 che ha introdotto l’assegno unico e universale per i figli; infatti, dal 1 marzo 2022, l’assegno unico per figli a carico di età inferiore ai 21 anni ha, di fatto, sostituito l’assegno per il nucleo familiare.
Pertanto, in via residuale, le tabelle ANF, valide dal 1.7.2023 al 30.6.2024, con i nuovi livelli di reddito e importi riguardano esclusivamente i nuclei familiari composti da: 1) coniugi 2) fratelli e sorelle 3) nipoti.
La domanda per l’assegno per il nucleo familiare nei suddetti casi, dovrà essere presentata all’INPS in via telematica.
Daniela Blog