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19/05/2024 - 17:59

CCNL STUDI PROFESSIONALI

UNA TANTUM PREVISTA DAL CONTRATTO NAZIONALE STUDI PROFESSIONALI FIRMATO IL 1 MARZO 2024 – ART. 140

Le parti convengono di definire un importo una tantum di compensazione a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL avvenuta il 31.3.18 e la sottoscrizione  del presente rinnovo.

La somma pari a 400,00 Euro per ogni livello di inquadramento spetta ai lavoratori IN FORZA alla data di sottoscrizione del presente CCNL e verrà erogata nelle seguenti tranche:

  • € 200,00  –  1 MAGGIO 2024
  • € 200,00  –  1 MAGGIO 2025

L’importo sopra indicato può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. Le somme erogate sono da considerarsi omnicomprensive di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR.

Gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio o lavorati nel periodo 1 aprile 2018 – 1 marzo 2024 seguendo le previsioni dell’art. 130 del presente CCNL (considerando come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni) nonché – per i lavoratori a tempo parziale- sulla base dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

I periodi di assenza dovuti a congedo di maternità /paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali sono da computarsi agli effetti del calcolo pro- quota.

Sono esclusi dal computo i periodi in cui non sia stata erogata normale retribuzione.

TABELLARI IN VIGORE DAL 1.3.2024

Ecco le tabelle retributive del CCNL Studi professionali da marzo 2024 a settembre 2024 con evidenza della paga base giornaliera (per il full-time) e paga oraria (anche in riferimento al salario minimo contrattuale):

Livello di inquadramentoMinimoElemento nazionale allineamento contrattualeTotale Stipendio mensilePaga giornaliera (divisore 26)Paga oraria (divisore 170)
Quadri     2.281,51 €               –   €  2.281,51 €      87,75 €  13,42 €
Livello 1     2.018,99 €         42,35 €  2.061,34 €      79,28 €  12,13 €
Livello 2     1.758,60 €       102,53 €  1.861,13 €      71,58 €  10,95 €
Livello 3S     1.631,19 €       110,40 €  1.741,59 €      66,98 €  10,24 €
Livello 3     1.616,37 €               –   €  1.616,37 €      62,17 €    9,51 €
Livello 4S     1.567,44 €               –   €  1.567,44 €      60,29 €    9,22 €
Livello 4     1.511,28 €               –   €  1.511,28 €      58,13 €    8,89 €
Livello 5     1.406,48 €               –   €  1.406,48 €      54,10 €    8,27 €

ENTI BILATERALI

All’articolo 13 del CCNL vengono stabilite le nuove quote di contribuzione al sistema bilaterale:

  • 20  euro per 12 mensilità  a CADIPROF
  • 9  euro (di cui 2 euro  a carico del lavoratore e 7 euro a carico del datore di lavoro)  per 12 mensilità ad EBIPRO.

Le modalità di gestione delle risorse per le singole iniziative sono definite nello specifico accordo tra le parti firmatarie del CCNL.

In caso di mancata adesione al sistema bilaterale e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad euro 43,00 versato per 14 mensilità. 

Tale importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e costituisce un elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il trattamento di fine rapporto.

All’articolo 13 bis viene previsto il potenziamento e l’estensione del welfare contrattuale

La contribuzione alla bilateralità prevista dal presente CCNL è destinata a rafforzare le prestazioni di welfare e ad estendere le coperture sanitarie anche ai familiari dei lavoratori iscritti.

All’articolo 16 bis viene introdotto il permesso retribuito per la prevenzione

E’ riconosciuto ai lavoratori dipendenti a cui si applica il presente CCNL, un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF.

Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell’avvenuta attività di prevenzione. 

In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione previste dal piano sanitario di CADIPROF.

Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.

… E PER FINIRE ….

  • I professionisti datori di lavoro che intendano avvalersi del contratto di reimpiego, potranno godere di un incentivo da parte di EBIPRO a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente alla prima mensilità successiva alla conclusione del periodo  di sotto inquadramento  previsto all’art. 56 del CCNL. Importo massimo: 800 Euro.
  • Da gennaio 2024 è ripartita la garanzia permessi studio.
  • Dal 1 gennaio e il 30 giugno di ogni anno il professionista può chiedere il rimborso del 100% della retribuzione oraria lorda per ogni ora di permesso studio autorizzata e fruita dal dipendente nell’anno civile precedente (1.1. – 31.12).

L’incentivo è erogabile anche qualora lo studio professionale ottenga il finanziamento di un percorso formativo dal fondo interprofessionale di settore FONDOPROFESSIONI per cui lo svolgimento i dipendenti coinvolti abbiano attinto dal monte ore annuo di permessi studio.

  • Aggiornati i limiti per  il 2024   dei  rimborsi delle tasse universitarie e le attività sportive.

Per quanto riguarda le novità del 2024 Vi invitiamo a collegarVi e consultare i relativi siti di CADIPROF e di EBIPRO ai seguenti link:

Cassa assistenza sanitaria integrativa per Studi Professionali – CADIPROF

Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali – Ebipro

A presto per nuove informazioni e aggiornamenti!                                La Redazione del blog

  • Patrizia

    22/06/2024 - 11:48

    Cara Paola certo doveva esserci il tuo assenso scritto, non può esserci una decisione unilaterale. Patrizia cgil

  • antonini paola

    21/06/2024 - 12:49

    Buongiorno, la una tantum di maggio per il rinnovo del contratto, ci è stata conferita sotto forma di buoni spesa, decisione presa unilateralmente dal datore di lavoro senza nè informarci, nè consultarci di conseguenza senza consenso da parte di noi lavoratori, a quanto ho letto nei precedenti commenti non credo sia regolare visto che la scelta doveva essere del lavoratore, era obbligatorio un consenso scritto? Grazie mille

  • Patrizia

    18/06/2024 - 9:15

    Cara Cinzia articolo 140 del ccnl, l'una tantum non è riassorbibile e una somma forfettaria per la vacanza contrattuale , possono riassorbire solo i superminimi dati con la motivazione descritta dall'art.140 "anticipo su futuri aumenti tabellari'. Direi che riassorbire una piccola somma è veramente un gesto che si qualifica da sé. Tieni il.punto , casomai rivolgiti alla filcams della tua città. Patrizia cgil

  • Cinzia Conte

    17/06/2024 - 23:04

    Buona sera, un informazione circa l'erogazione dell una tantum, lavoro in uno studio commercialista da gennaio 2022, quindi mi spetta la parte da quella data a febbraio 2024, circa 70€. Il consulente del lavoro mi calcola però solo fino a marzo 23, quindi circa 39€, perché ad aprile 23 mi è stato concesso un aumento con superminimo riassorbibile. Mi dice che da aprile 23 ad oggi la parte di una tantum è riassorbibile. È corretto?

  • Patrizia

    05/06/2024 - 17:03

    Caro Walter, ieri pensavo proprio a te, siamo molto lenti lo so!! Guarda, abbiamo fatto il punto proprio la settimana scorsa. Aspettiamo il via dal nazionale, che devo dire? aspettiamo con pazienza, tanta pazienza. Patrizia cgil

  • Walter

    05/06/2024 - 15:50

    Cara Patrizia, novità riguardo l'aggiornamento del blog?

  • Stefania

    03/06/2024 - 20:27

    Grazie mille ! Attendo tuoi aggiornamenti Buona serata

  • Patrizia

    03/06/2024 - 17:58

    Cara Stefania si è vero, ma ci deve essere l"approvazione in cda di cadiprof e ebipro per essere operativa , gli enti sono autonomi e recepiscono i contratto, ci vorrà un po di tempo. Pubblicheremo sul blog quando sarà attiva la misura. Il contratto è confprofessioni, consilp e parte di confprofessioni . Ciao patrizia cgil

  • Patrizia

    03/06/2024 - 17:52

    Ciao Anna , e così Il Congedo parentale ha una indennità al 30 per cento e non maturi ferie tfr 13 e 14 Ciao patrizia cgil

  • Patrizia

    03/06/2024 - 17:49

    Cara Rosa purtroppo cambiando lavoro diventa difficile esigere u diritto che sicuramente hai. Prova a chiedere al tuo attuale datore di lavoro o a quello precedente. Speriamo bene patrizia cgil

  • Rosa Falcitelli

    03/06/2024 - 11:01

    Buongiorno, da sette mesi ho cambiato lavoro presso altro studio Commercialisti, di conseguenza perdo l'una tantum nonostante nel precedente posto io abbia lavorato per 33 anni? Grazie

  • Anna

    03/06/2024 - 7:38

    Buongiorno Patrizia, vorrei chiederti un'informazione, sono dipendente di uno studio dentistico, usufruisco giornalmente di ore di congedo parentale, per metà giornata lavorativa, l'altra metà lavoro regolarmente, è giusto che le ore di ferie , TFR, 13 e 14 mensilità maturino solo sulle ore lavorative effettive ? E non su quelle che richiedo di congedo? Ti specifo il contratto collettivo di riferimento, CONSILP, grazie mille buona giornata.

  • Stefania

    02/06/2024 - 15:30

    Buongiorno Patrizia con il rinnovo del contratto avevo capito che si può estendere la polizza sanitaria ai conviventi Come si deve fare ?? Grazie mille Stefania

  • Patrizia

    28/05/2024 - 18:21

    Cara Rossana bene! Patrizia cgil

  • rossana

    28/05/2024 - 17:10

    Ciao Patrizia grazie, io ieri ho letto tutto il nuovo ccnl. Sono al 4 ma le mie mansioni sono da 3 super. Ho chiesto l’adeguamento oggi, e mi ha detto che sistema. Grazie per l’aiuto.

  • Patrizia

    27/05/2024 - 21:55

    Cara Rossana non ci sono automatismi per passare di livello , il passaggio è determinato dalle mansioni. Guarda la classificazione nel contratto e vedi di riconoscere le tue mansioni e chiedi il passaggio al livello che ritieni il tuo. Il contratto è pienamente attivo , gli aumenti ti sono dovuti. Chiedi spiegazioni patrizia cgil

  • rossana

    27/05/2024 - 17:29

    Scusatemi io sono al 4 livello, sono assunta a tempo indeterminato da aprile 2012. È normale che sia ancora al 4 livello? Ogni quanto tempo devono aumentare i livelli generalmente? Perché ho visto che ci sono tutta una serie di aumenti in busta per chi è dal 3 livello in avanti. Io ho ricevuto solo questo una tantum ora nella busta di maggio di 200€. Ma vorrei sinceramente anche gli altri… Grazie per il vostro aiuto. Rossana

  • Patrizia

    23/05/2024 - 8:52

    Cara Lucia, se ti applicano il contratto degli studi professionali posso risponderti. Patrizia cgil

  • Lucia

    22/05/2024 - 14:37

    Sono comunque un impiegata amministrativa di una società ( casa di cura). Comunque grazie lo stesso

  • Patrizia

    21/05/2024 - 21:57

    Cara Lucia, questo è un blog dedicato ai dipendenti degli studi professionali, tu parli di società, che contratto ti applicano? Per i superminimi : dipende dagli accordi che hai sottoscritto. Ti consiglio di contattare la filcams cgil della tua città per vedere come procedere. Patrizia cgil

  • Lucia

    21/05/2024 - 21:07

    Buonasera, chiedo una un chiarimento su una questione: sono dipendente di una società privata da oltre trent’anni, da più di vent’anni prendo un superminimo regolarmente in busta, concesso dal proprietario senza nessuna comunicazione o firma di accordo. Per tutti questi vent’anni l’azienda non ha mai applicato rinnovi contrattuali che pure ci sono stati. Solo 5 anni fa circa mi sono stati riconosciuti degli arretrati per rinnovo contrattuale ma senza modifica di importo sulla busta paga e non intaccando il superminimo. Adesso l’azienda ha deciso di adeguare le buste paga all’ultimo rinnovo contrattuale e dare gli arretrati degli ultimi 5 anni. Solo in questa occasione mi è stato assorbito il superminimo e pertanto non avrò né aumento di stipendio né arretrati (o almeno una minima cifra). Posso fare qualche azione o è tutto legittimo?

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