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La riforma del mercato del lavoro

17/07/2012 - 14:27

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

(Legge n. 92 del 28.06.2012, Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 03.07.2012)

A seguito della definitiva approvazione e dell’ imminente entrata in vigore (18.07.2012) della Riforma del Mercato del Lavoro ed in attesa delle preannunciate modifiche e degli inevitabili chiarimenti riepilogo qui brevemente ed evidenzio le principali novità:

 

  • lavoro a chiamata:dal 18 luglio 2012 viene progressivamente ridotta la possibilità di ricorrere a questo tipo di contratto .Si potranno assumere a chiamata solo i disoccupati sotto i 24 anni fino al compimento del 25° e gli over 55,oppure i casi previsti dal ccnl., la mancata comunicazione è punita con sanzioni da 400 a 2400 Euro a lavoratore
    • AMMORTIZZATORI SOCIALI: vengono profondamente rivisti gli ammortizzatori sociali attraverso la modifica delle causali di ricorso alla CIGS, la proroga (nei limiti di ben determinate risorse finanziarie) degli ammortizzatori in deroga e l’ introduzione dell’ ASPI (Assicurazione Sociale Per l’ Impiego) che andrà progressivamente a sostituire l’ indennità di disoccupazione sia a requisiti ordinari che ridotti, la disoccupazione speciale edile e l’ indennità di mobilità uniformando il trattamento economico nei confronti di tutti i lavoratori che si trovino involontariamente privati dell’ occupazione.
    • APPRENDISTATO: dal primo gennaio 2013 sarà elevato (indicativamente del 50%) il numero di apprendisti che potranno essere assunti dalle aziende con almeno 10 lavoratori le quali dovranno però garantire la conferma a tempo indeterminato di almeno il 50% (percentuale ridotta al 30% fino al 17.07.2015) dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti;
    • ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO: viene ridotto a 3 il numero di contratti stipulabili da ogni datore di lavoro.

I contratti instaurati oltre tale soglia oppure senza un’ effettiva partecipazione agli utili e/o senza la consegna del rendiconto così come previsto dall’ art. 2552 C.C. si presumono, fatta salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

  • CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: dal 18.07.2012 il primo contratto a termine(considerando anche il lavoro interinale) di durata non superiore a 12 mesi potrà essere stipulato senza l’ indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo giustificatrici ma non potrà essere oggetto di proroga.

Il contratto potrà proseguire oltre la scadenza del termine nel rispetto dei nuovi limiti temporali di 30 o 50 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 20 e 30 giorni).

Lo stacco tra due contratti a tempo determinato dovrà essere di 60 o 90 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 10 e 20 giorni); dal 01/01/2013 ci sarà un aumento del costo contributivo pari al 1,4 % .

  • CONTRATTO DI INSERIMENTO: viene abrogato con decorrenza 31 dicembre 2012. I contratti stipulati precedentemente a tale data continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente;
  • DIMISSIONI le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere convalidate, pena inefficacia delle stesse, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente.Le dimissioni del lavoratore o della lavoratrice entro i primi 3 anni di età del bambino(attualmente 1 anno di età) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del ministero del lavoro . All’atto della convalida il lavoratore puo’:
  • non presentarsi ed in tal caso il rapporto si intende risolto
  • convalidare le dimissioni
  • revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale (nei 7 giorni dalla richiesta di convalida)

 

  • GESTIONE SEPARATA: dal primo gennaio 2013 le attuali aliquote del 27,72% e del 18% saranno progressivamente incrementate di un 1% all’ anno fino al raggiungimento (nel 2018) rispettivamente del 33% e del 24%.
  • LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): potrà essere utilizzato in tutti i settori produttivi con qualsiasi tipologia di lavoratore. I limiti di compenso annuo per ogni singolo lavoratore sono di 5000 per i committenti in generale, ridotti a 2000 per committenti imprese commerciali o professionisti. La norma non specifica l’entrata in vigore delle nuove disposizioni,che quindi dovrebbe essere immediata,limitandosi a precisare che i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della riforma stessa, sono utilizzabili con le vecchie regole non oltre il 31/05/2013.
  • lavoro a progetto: dal 18 luglio 2012 viene limitato l’ utilizzo del contratto a progetto.

Tra le modifiche introdotte si ritiene opportuno evidenziare sin d’ ora la necessità ricondurre l’ attività del collaboratore ad un progetto (e non più anche di un programma di lavoro o di una fase di esso) che non potrà in alcun modo consistere in una mera riproposizione dell’ oggetto sociale del committente.

Viene inoltre introdotta la presunzione di subordinazione ,se le attività assegnate al   collaboratore si svolgono con modalità analoghe a quelle espletate da dipendenti del   committente

  • licenziamenti (art. 18 l. 300/1970): dal 18 luglio 2012 viene modificata la normativa per i licenziamenti nelle aziende in cui trova applicazione l’ art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

In particolare, viene introdotta un’ indennità economica da un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità nei confronti dei licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto sprovvisti di giusta causa o di giustificato motivo.

La nuova normativa non trova applicazione (con conseguente reintegro dei lavoratore) nei confronti dei licenziamenti discriminatori, oppure per qualsiasi altro motivo nulli ed anche nel caso in cui venga accertata la manifesta insussistenza dei motivi alla base del licenziamento;

  • TITOLARI DI PARTITA IVA: viene prevista, salvo prova contraria, la riconducibilità dei contratti stipulati con titolari di Partita IVA successivamente al 18 luglio 2012 a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al verificarsi di determinate condizioni (almeno due tra: durata superiore ad 8 mesi nell’ anno solare, corrispettivo pari ad almeno l’ 80% dei compensi complessivamente percepiti dal lavoratore e messa a disposizione del collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente);

APPRENDISTATO: NON OBBLIGATORIETA’ DEL PARERE DI CONFORMITA’ DEL PIANO FORMATIVO

(Ministero del Lavoro, interpello n. 16 – Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, Circolare n. 10 del 22.05.2012)

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro prima ed il Ministero del Lavoro nei giorni immediatamente successivi sono intervenuti precisando che la mancanza del preventivo parere di conformità del piano formativo all’ Ente Bilaterale di riferimento non influisce in alcun modo sulla validità del contratto di apprendistato.

Infatti, viene ribadito che se non può essere negato alla contrattazione collettiva l’ assegnazione legittima di un ruolo fondamentale agli Enti Bilaterali; detto ruolo non può però configurarsi come condizione essenziale ed indispensabile (condicio sine qua non) per la legittima stipulazione del contratto di apprendistato.

Per il Ministero del Lavoro il controllo dell’ Ente Bilaterale costituisce comunque una garanzia circa la corretta declinazione del piano formativo con la conseguenza che il personale ispettivo sarà chiamato a prestare la propria prioritaria attenzione nei confronti di quei contratti di apprendistato e dei piani formativi che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’ Ente Bilaterale di riferimento.

LAVORO SOMMINISTRATO

(Ministero del Lavoro, Nota 37/0012187 del 03.07.2012)

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione periodica dei lavoratori somministrati (ex interinali) introdotta dal D.Lgs. 24/2012.

Infatti, a decorrere dal 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) l’ utilizzatore sarà tenuto a comunicare annualmente alle RSU/RSA ovvero, in loro assenza,  alle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione stipulati, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

In relazione al periodo dal 06 aprile al 31 dicembre 2012, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2013.

Dal primo gennaio 2013 occorrerà tenere presente l’intero anno solare e la scadenza è, pertanto,  confermata per il 31 gennaio dell’ anno successivo.

Il mancato adempimento del suddetto obbligo è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da €. 250 ad €. 1.250.

VERIFICHE SU LAVORATORI AUTONOMI IMPIEGATI IN ATTIVITA’ DI CANTIERE

(Ministero del Lavoro, Circolare n. 16 del 04.07.2012)

– Omissis –

CREDITO D’ IMPOSTA PER L’ ASSUNZIONE DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI

(D.L. n. 83 del 22.06.2012, art. 24)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il decreto contenente misure per la crescita del paese che, all’ art. 24, introduce un credito d’ imposta per l’ assunzione a tempo indeterminato di lavoratori altamente qualificati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, a tutte le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato) è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35%, con un limite massimo pari ad €. 200.000,00 annui, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario oppure di laurea magistrale nelle discipline tecniche o scientifiche come da elenco allegato al decreto

Il credito d’imposta è concesso per il personale impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo e verrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato; non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Si decade dal diritto a fruire del contributo:

a)  se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del presente beneficio fiscale;

b)  se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c)  nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Per fruire del contributo le imprese dovranno presentare apposita  istanza secondo le modalità che saranno individuate con apposito decreto.

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