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Fondoprofessioni

20/02/2006 - 12:52

Fondoprofessioni

Il fondo per la formazione continua dei dipendenti degli studi professionali, previsto dall’accordo del luglio 2003, in attuazione della Legge 23 dicembre 2000 n.388, è un ente paritetico (associazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori) senza fine di lucro che gestisce le risorse finanziarie destinate alla formazione continua dei lavoratori.

Di cosa si tratta?

Con la legge 388/2000 lo Stato ha individuato le risorse finanziarie per la formazione continua di tutti i lavoratori: dal 2000 i datori di lavoro sono tenuti al versamento, nell’apposito fondo formazione dell’Inps, lo 0,30% del monte salari.

La distribuzione delle risorse raccolte avviene così: nei contratti di lavoro, che hanno recepito la legge, deve essere regolamentata la costituzione dei vari fondi di settore (commercio, metalmeccanico, artigiani ecc. ) gli enti, dotati di statuto e consiglio di amministrazione e dopo il riconoscimento da parte del Ministero del lavoro, possono chiedere le risorse all’Inps per iniziare la loro attività , da quel momento nel Modello F24 per i versamenti dei contributi Inps, si può destinare il contributo dello 0,30% al fondo di categoria di appartenenza.

Dopo questi passaggi si possono usare i soldi che, vi assicuro sono tanti.

Essendo soldi pubblici

è necessario seguire una rigida procedura: aprire un bando per destinare le risorse, al quale possono partecipare tutti i soggetti accreditati per tale attività (società di formazione, sindacato, gli stessi datori di lavoro, o il singolo lavoratore).

I progetti devono essere valutati dal consiglio di amministrazione che destinerà i soldi ai progetti migliori. I corsi sono gratuiti e in orario di lavoro.

Nelle altre categorie la formazione è un’attività consolidata da tempo, noi arriviamo solo ora e per quanto riguarda il nostro fondo il primo bando è stato fatto a novembre 2005 e i primi soldi già assegnati; la parte del leone l’hanno fatta i nostri datori di lavoro che si sono buttati a pesce con le loro società per la formazione già attrezzate allo scopo.

Anche il sindacato ha la sua società di formazione e al prossimo bando tra un paio di mesi cercheremo di esserci anche noi. La formazione continua è un diritto stabilito dalla legge e recepito dai contratti, è un’opportunità per migliorare le nostre competenze senza essere costretti ad usare il nostro tempo libero e i nostri soldi, come ci capita spesso. Fatemi delle domande e approfondiamo i singoli temi va bene? Patrizia Cgil

Riferimenti: vai al sito per gli approfondimenti.

  • irefi

    04/05/2018 - 17:27

    Ciao Pietronilla, scusa il ritardo nella risposta ma Patrizia, che è fra noi quella che ha forse un po' più tempo è a Roma oggi... stiamo imbastendo una cosa molto carina! Angi Carmen ed Io in ufficio col fiato corto. Allora il Fondo di cui chiedi è il fondo paritetico relativo alla formazione continua nei Servizi Pubblici Industriali e qui di seguito ti metto il link che puoi vedere tu stessa: http://www.fonservizi.it/fonservizi/che-cose-fonservizi/ . Come puoi leggere, il fondo si occupa della formazione... Il Fondo per gli studi professionali però è Fondoprofessioni. Anche per questo ti metto il link: http://www.fondoprofessioni.it/ L'adesione al Fondoprofessioni è veramente molto semplice perchè sostanzialmente si tratta di segnalare l'adesione sui flussi uniemens (sigla FPRO) di modo che la percentuale che viene già comunque pagata all'INPS, venga "dirottata" al fondo. Puoi vedere tu stessa nella sezione apposita "come aderire". Chiedi pure se ti serve altro.

  • Pietronilla Notarantonio

    03/05/2018 - 19:36

    Salve, volevo maggiori informazioni sul Fondo FONSERVIZI. E' un fondo interprofessionale ma io non so nè cosa significhi nè cosa comporti. Mi è stato chiesta la registrazione al fondo per poter partecipare ad un corso di formazione professionale, registrazione che però deve essere fatta dal consulente del lavoro.

  • carmen

    11/11/2008 - 16:15

    Studi professionali, 7 milioni per la formazione. Sette milioni di euro nel 2009 per la formazione dei dipendenti degli studi professionali, inclusi collaboratori e tirocinanti. E' il finanziamento previsto dal nuovo bando di Fondoprofessioni, il fondo paritetico per la formazione continua negli studi professionali riconosciuto dal Ministero del Labvoro. Il fondo conta 150mila iscritti. I 7 milioni del nuovo bando si andranno ad aggiungere ai 14 gi? erogati grazie ai quali, dal 2005 a oggi, sono stati finanzianti 330 progetti formativi destinati a oltre 20mila dipendenti degli studi professionali e delle aziende collegate. (Metro, 11 novembre 2008)

  • patrizia cgil

    19/10/2007 - 19:42

    mi ricordo di una domanda sulla formazione: Leggi la scheda che ? nel blog , spiega a grandi linee come funziona il fondo per la formazione. Ci sono varie possibilit?: presentazione di progetti formativi su argomenti a scelta da parte di agenzie specializzate o dello studio professionale direttamente o formazione a richiesta individuale, a quest'ultima si pu? accedere sempre (non sono sicurissima). Quindi visto che il bando ? scaduto, credo tu possa accedere come domanda inviduale, telefona al fondo o manda una mail o chiami il facilitatore della tua zona, qui sul blog c'? l'elenco. ciao auguri per elena: lascio alle esperte la risposta sono bravissime ciao

  • Laura

    17/10/2007 - 18:22

    cao, scrivo perch? ho dei dubbi sulle modalit? di accesso ai corsi di fondoprofessioni. Sono segretaria di uno studio legale e sarei interessata ad esempio ad un corso di contabilit? per migliorare ed ampliare le mie conoscenze. Ho visto per? che c'? una scadenza del 19.10.07 per la presentazione delle domande. Ma io in qualit? di dipendente o il mio datore di lavoro cosa devo fare in pratica? Mi sembra di capire che si deve presentare un progetto in via telematica a fondoprof, ma non c'? un elenco di corsi gi? prestabiliti ad esempio, ai quali io possa poi aderire? Non ho le idee molto chiare in proposito. Ringrazio in anticipo per la risposta.

  • patrizia cgil

    26/09/2007 - 19:50

    cara sara, se vai sul sito di fondoprofessioni puoi scaricare il modulo di adesione lo fai firmare dal datore di lavoro e lo dai al consulente, da quel momento lo 0,30% va versato a fondoprofessioni e tu puoi cos? partecipare ai corsi (leggi la scheda che c'? sul blog e capirai come funzionano fondo e lo 0,30). I corsi sono di vario tipo anche a domanda individuale, contatta il facilitatore della tua zona, di parte sindacale ovviamente, e lui ti dar? tutte le informazioni sul cosa e come fare. Qui sul blog c'? l'elenco completo. Se hai problemi dimmelo che cerco di risolverli ciao patrizia cgil ps puoi anche chiamare la nadia Gabella segretaria filcams di genova m il numero ? qui sotto nel blog

  • SARA di Genova

    25/09/2007 - 12:33

    Scusate ma per partecipare ai corsi ho letto che l'adesione su Dm10 al fondo ? da fare a priori poi cosa bisogna fare per aderire ai corsi? Dobbiamo compilare un modulo adesione specifico?..cos? poi ci contattano loro? oppure dobbiamo noi chiamare il nostro contatto di appartenenza territoriale? Sono andata sul sito Fondoprofessioni e ho visto che proprio in questo momento esiste un piano formativo da presentare ma chi deve presentare questo piano formativo noi dipendenti o i datori di lavoro?? Scusate per ignoranza ma sono nuova a questo tipo di cose ..per? molto interessata perch? ? giusto che anche noi dipendenti veniamo aggiornati.

  • lucy milano

    13/02/2007 - 13:05

    ?responsabili fondoprof?,c'? il link qui di fianco per i nomi dei facilitatori

  • patrizia cgil

    12/02/2007 - 19:48

    ? fantastico simona!!! contatta il facilitatore per Roma e ti aiuter? lui, ci sono i nomi qui sul blog e fammi sapere patrizia cgil

  • simona

    12/02/2007 - 18:35

    Scusatemi non ho scritto che sono di roma e che il corso sar? svolto qui.

  • SARA da Genova

    12/02/2007 - 18:30

    x Simona: io sarei interessata al tuo corso cosa devo fare?

  • simona

    12/02/2007 - 18:19

    salve, volevo organizzare tramite fondoprofessioni un corso di paghe e contributi, ma dovremmo essere 15/20 persone, chi ? interessata? Visto che ci sar? un nuovo bando il 22 febbraio. Chi vuole partecipare pu? mandarmi un'email. Grazie

  • patrizia cgil

    21/11/2006 - 21:08

    cara silvia, gli argomenti sulla formazione possono essere i pi? vari, quelle sono delle proposte dell'agenzia di formazione della cgil. Ricorda per? che la formazione ? un diritto del lavoratore che pu? chiedere di fare il tal corso anche per interesse suo personale e non dello studio, quindi lo studio non pu? dire di no? lo so poi le cose vanno diversamente , ma se tu vuoi fare un corso di inglese con fondoprofessioni, lo chiedi e lo puoi fare, questo ? il criterio. ciao patrizia cgil

  • franco

    21/11/2006 - 16:49

    Dal Garante il nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza A circa quattro anni di distanza dall'emanazione delle prime linee guida sull?installazione di telecamere il Garante, sollecitato tra l'altro da numerosi reclami e segnalazioni, ha sancito una serie di regole precise per regolamentare definitivamente (si spera) la materia in ambito pubblico e privato. Vengono ribaditi nel provvedimento i principi sanciti dal Dlgs 196/03. L?installazione di telecamere, pertanto, potr? essere considerata lecita solo se proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza, inoltre, potranno essere attivati solo quando altre misure siano da considerarsi insufficienti o inattuabili. Resta inteso che i cittadini dovranno essere messi al corrente dell'attivit? svolta dalle telecamere attraverso apposita informativa (il Garante ha predisposto perfino un logo da apporre nei luoghi soggetti a videosorveglianza). L?uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone all?impossibilit? di utilizzare le immagini raccolte, a provvedimenti di blocco e divieto fino a sanzioni amministrative o penali. Il provvedimento: IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot?, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visti gli atti d?ufficio e le osservazioni formulate ai sensi dell?art. 15 del regolamento n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; RILEVATO 1. PREMESSA Il Garante ritiene opportuno aggiornare e integrare il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d. ?decalogo? pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28), anche per conformare i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al Codice entrato in vigore il 1? gennaio 2004 e ad altre disposizioni vigenti (art. 154, comma 1, lett. c), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali) che hanno rafforzato le garanzie per i cittadini. Per altro verso va evidenziato che nel triennio di applicazione del predetto provvedimento sono stati sottoposti all?esame dell?Autorit? numerosi casi, attraverso reclami, segnalazioni e richieste di parere, i quali evidenziano un utilizzo crescente, spesso non conforme alla legge, di apparecchiature audiovisive che rilevano in modo continuativo immagini, eventualmente associate a suoni, relative a persone identificabili, spesso anche con registrazione e conservazione dei dati. Con riferimento alle menzionate garanzie, il presente provvedimento (paragrafi 2 e 3) richiama taluni principi e illustra le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza; nei paragrafi 4, 5 e 6 vengono invece individuate prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di dati. Ovviamente, per casi particolari l?Autorit? si riserva di intervenire di volta in volta con atti ad hoc. Le prescrizioni del presente provvedimento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libert? fondamentali dei cittadini e della dignit? delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all?identit? ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice). Il Garante ha posto doverosa attenzione al nuovo diritto alla protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) consapevole che un?idonea tutela dei diritti dei singoli, oggetto del bilanciamento effettuato con il presente provvedimento, non pregiudica l?adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l?accertamento degli illeciti. Si ? avuto riguardo pertanto anche alla libert? di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In tali ambiti, non si possono privare gli interessati del diritto di circolare senza subire ingerenze incompatibili con una libera societ? democratica (art. 8 Conv. europea diritti uomo ratificata con l. n. 848/1955), derivanti da rilevazioni invadenti ed oppressive riguardanti presenze, tracce di passaggi e spostamenti, facilitate dalla crescente interazione dei sistemi via Internet ed Intranet. Il Garante si ? infine ispirato alle indicazioni espresse in varie sedi internazionali e comunitarie: in particolare alle linee-guida del Consiglio d?Europa del 20-23 maggio 2003 (v. Relazioni annuali del Garante per il 2002 e per il 2003, in http://www.garanteprivacy.it), nonch? agli indirizzi formulati dalle autorit? europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo istituito dalla direttiva n. 95/46/CE (11 febbraio 2004, n. 4/2004, in Relaz. annuale 2003 e http://europa.eu.int/comm/internal-market/privacy/workingroup/wp2004/wpdocs04_en.htm). 2. PRINCIPI GENERALI 2.1 Principio di liceit? Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza ? possibile solo se ? fondato su uno dei presupposti di liceit? che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22) e, dall?altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici (adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. ?bilanciamento di interessi? o consenso libero ed espresso: artt. 23-27). Si tratta di presupposti operanti in settori diversi e che sono pertanto richiamati separatamente nei successivi paragrafi del presente provvedimento relativi, rispettivamente, all?ambito pubblico e a quello privato. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell?ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignit?, dell?immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui ? riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d?albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Specifici limiti possono derivare da altre speciali disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilit? di installare apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, oppure musei, biblioteche statali e archivi di Stato (d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4) e, ancora, relativi a impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali (d.lg. 4 febbraio 2000, n. 45). Appare inoltre evidente la necessit? del rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. 2.2. Principio di necessit? Poich? l?installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l?introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessit? e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati gi? in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalit? del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi (es., programma configurato in modo da consentire, per monitorare il traffico, solo riprese generali che escludano la possibilit? di ingrandire le immagini). Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati. Se non ? osservato il principio di necessit? riguardante le installazioni delle apparecchiature e l?attivit? di videosorveglianza non sono lecite (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice). 2.3. Principio di proporzionalit? Nel commisurare la necessit? di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attivit? che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un?effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di ?prestigio?. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione ? finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di pi? rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell?impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Non risulta di regola giustificata un?attivit? di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi. Anche l?installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, pu? determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto pu? essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza ?, quindi, lecita solo se ? rispettato il c.d. principio di proporzionalit?, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice). Il principio di proporzionalit? consente, ovviamente, margini di libert? nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l?utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita cos? un?ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libert? fondamentali degli altri interessati. Come si ? detto, la proporzionalit? va valutata in ogni fase o modalit? del trattamento, per esempio quando si deve stabilire: se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti; se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione, l?angolo visuale, l?uso di zoom automatici e le tipologie ? fisse o mobili ? delle apparecchiature; quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi; la durata dell?eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea). In applicazione del predetto principio va altres? delimitata rigorosamente: anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalit?, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici; l?utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi ?centri? cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l?adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d?allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalit? degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie (art. 14, comma 1, del Codice); l?eventuale duplicazione delle immagini registrate; la creazione di una banca di dati quando, per le finalit? perseguite, ? sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico). 2.4. Principio di finalit? Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ci? comporta che il titolare possa perseguire solo finalit? di sua pertinenza. Si ? invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalit? di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realt? introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all?interno o all?esterno di edifici o impianti ove si svolgono attivit? produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l?eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalit? determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l?eventuale attivit? di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalit? generiche o indeterminate, tanto pi? quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Le finalit? cos? individuate devono essere correttamente riportate nell?informativa. 3. ADEMPIMENTI 3.1. Informativa Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell?eventuale registrazione; ci? anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attivit? pubblicitarie (attraverso web cam). L?informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice (art. 13) anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguit?. Tuttavia il Garante ha individuato ai sensi dell?art. 13, comma 3, del Codice un modello semplificato di informativa ?minima?, riportato in fac-simile in allegato al presente provvedimento e che pu? essere utilizzato in particolare in aree esterne, fuori dei casi di verifica preliminare indicati nel punto successivo. Il modello ? ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di pi? telecamere, in relazione alla vastit? dell?area e alle modalit? delle riprese, vanno installati pi? cartelli. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto art. 13 con particolare riguardo alle finalit? e all?eventuale conservazione. Il supporto con l?informativa: deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile; pu? inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate. 3.2. Prescrizioni specifiche 3.2.1. Verifica preliminare I trattamenti di dati personali nell?ambito di una attivit? di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti da questa Autorit?, anche con un provvedimento generale, come esito di una verifica preliminare attivata d?ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libert? fondamentali, nonch? per la dignit? degli interessati. A questo fine, con il presente provvedimento il Garante prescrive a tutti i titolari del trattamento, quale misura opportuna per favorire il rispetto delle previsioni di legge (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), di sottoporre alla verifica preliminare di questa Autorit? (anche in tal caso, con eventuali provvedimenti di carattere generale) i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad es. biometrici), oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce. La verifica preliminare del Garante occorre anche in caso di digitalizzazione o indicizzazione delle immagini (che rendono possibile una ricerca automatizzata o nominativa) e in caso di videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva che non si limiti a riprendere staticamente un luogo, ma rilevi percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati. 3.2.2. Autorizzazioni I predetti trattamenti devono essere autorizzati preventivamente dal Garante, anche attraverso autorizzazioni generali, quando riguardano dati sensibili o giudiziari, ad esempio in caso di riprese di persone malate o di detenuti (artt. 26 e 27 del Codice). 3.2.3. Altri esami preventivi Non devono essere sottoposti all?esame preventivo del Garante, a meno che l?Autorit? lo abbia disposto, i trattamenti di dati a mezzo videosorveglianza, fuori dei casi indicati nei precedenti punti 3.2.1. e 3.2.2. Non pu? desumersi alcuna approvazione implicita dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell?Autorit?, in quanto non si applica il principio del silenzio/assenso. 3.2.4. Notificazione Gli stessi trattamenti devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice). A tale riguardo l?Autorit? ha disposto che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalit? di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio (provv. n. 1/2004 del 31 marzo 2004, in G.U. 6 aprile 2004, n. 81 e in http://www.garanteprivacy.it; v. anche, sullo stesso sito, i chiarimenti forniti con nota n. 9654/33365 del 23 aprile 2004 relativamente alla posizione geografica delle persone). 3.3. Soggetti preposti e misure di sicurezza 3.3.1. Responsabili e incaricati Si devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui ? indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni (art. 30 del Codice). Deve trattarsi di un numero molto ristretto di soggetti, in particolare quando ci si avvale di una collaborazione esterna. Vanno osservate le regole ordinarie anche per ci? che attiene all?eventuale designazione di responsabili del trattamento, avendo particolare cura al caso in cui il titolare si avvalga di un organismo esterno anche di vigilanza privata (art. 29 del Codice). La designazione di eventuali responsabili ed incaricati ?esterni? pu? essere effettuata solo se l?organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento. Questo non deve, ovviamente, essere un espediente per eludere la normativa in materia di protezione dei dati personali, come pu? accadere, per esempio, nel caso in cui la designazione dell?incaricato ?esterno? mascheri una comunicazione di dati a terzi senza consenso degli interessati, oppure nel caso di diversit? o incompatibilit? tra le finalit? perseguite dai soggetti che si scambiano i dati. Quando i dati vengono conservati ? naturalmente per un tempo limitato in applicazione del principio di proporzionalit? ? devono essere previsti diversi livelli di accesso al sistema e di utilizzo delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. Occorre prevenire possibili abusi attraverso opportune misure basate in particolare su una ?doppia chiave? fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessit? (da parte di addetti alla manutenzione o per l?estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorit? giudiziaria o di polizia giudiziaria). Va infatti tenuto conto che l?accessibilit? regolamentata alle immagini registrate da parte degli addetti ? fattore di sicurezza. Sono infine opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilit?, sia all?atto dell?introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalit? di utilizzo (cfr. Allegato B) al Codice, regola n. 19.6). 3.3.2. Misure di sicurezza I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalit? della raccolta (art. 31 del Codice). Alcune misure, c.d. ?misure minime?, sono obbligatorie anche sul piano penale. Il titolare del trattamento che si avvale di un soggetto esterno deve ricevere dall?installatore una descrizione scritta dell?intervento effettuato che ne attesti la conformit? alle regole in materia (artt. 33-36 e 169, nonch? Allegato B) del Codice, in particolare punto 25; v. anche i chiarimenti forniti con nota n. 6588/31884 del 22 marzo 2004, in http://www.garanteprivacy.it). 3.4. Durata dell?eventuale conservazione In applicazione del principio di proporzionalit? (v. anche art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l?eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilit? e per il solo tempo necessario ? e predeterminato ? a raggiungere la finalit? perseguita. La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festivit? o chiusura di uffici o esercizi, nonch? nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell?autorit? giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosit? dell?attivit? svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche pu? risultare giustificata l?esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), ? ammesso un tempo pi? ampio di conservazione dei dati, che non pu? comunque superare la settimana. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessit? derivante da un evento gi? accaduto o realmente incombente, oppure alla necessit? di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall?autorit? giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un?attivit? investigativa in corso. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato ? ove tecnicamente possibile ? la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalit? tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. 3.5. Documentazione delle scelte Le ragioni delle scelte, cui si ? fatto richiamo, devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ci? anche ai fini dell?eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell?esercizio dei diritti dell?interessato o di contenzioso. 3.6. Diritti degli interessati Deve essere assicurato agli interessati identificabili l?effettivo esercizio dei propri diritti in conformit? al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalit?, le modalit? e la logica del trattamento e di ottenere l?interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema ? utilizzato da persone non debitamente autorizzate (art. 7 del Codice). La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e pu? comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice (art. 10, commi 3 s., del Codice). A tal fine pu? essere opportuno che la verifica dell?identit? del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un?immagine riconoscibile dell?interessato. 4. SETTORI SPECIFICI 4.1. Rapporti di lavoro Nelle attivit? di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell?attivit? lavorativa e ci? anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante c.d. ?web contact center?. Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza ? impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero ? richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 legge n. 300/1970; art. 2 d.lg. n. 165/2001). Queste garanzie vanno osservate sia all?interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro, cos? come, ad esempio, si ? rilevato in precedenti provvedimenti dell?Autorit? a proposito di telecamere installate su autobus (le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalit? di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull?attivit? lavorativa degli addetti). ? inammissibile l?installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all?attivit? lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi). Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attivit? od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull?attivit? giornalistica contenute nel Codice, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonch? l?osservanza del codice deontologico per l?attivit? giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione. 4.2. Ospedali e luoghi di cura L?eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unit? di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilit? e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali e a precise fasce orarie; devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignit? delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure che il Codice prescrive per le strutture sanitarie (art. 83). Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalit? di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), ai quali pu? essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell?immagine solo del proprio congiunto. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse, a pena di sanzione penale (artt. 22, comma 8, e 167 del Codice). Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. Nei casi in cui l?impiego di un sistema di videosorveglianza all?interno di una struttura sanitaria non sia finalizzato alla cura del paziente, bens? solo a finalit? amministrative o di sicurezza (quali, ad esempio, il controllo dell?edificio o di alcuni locali), e sia possibile che attraverso lo stesso siano raccolte immagini idonee a rivelare lo stato di salute, il soggetto pubblico titolare deve menzionare tale trattamento nell?atto regolamentare sui dati sensibili da adottare in base al Codice (art. 20). 4.3. Istituti scolastici L?eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire ?il diritto dello studente alla riservatezza? (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell?eventuale trattamento di dati relativi a minori. A tal fine, se pu? risultare ammissibile il loro utilizzo in casi di stretta indispensabilit? (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l?eventuale accesso ai dati. Restano di competenza dell?autorit? giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell?ordine pubblico o di individuazione di autori di atti criminali (per es. spacciatori di stupefacenti, adescatori, ecc.). 4.4. Luoghi di culto e di sepoltura L?installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all?appartenenza ad una determinata confessione religiosa. Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di sepoltura, l?installazione di sistemi di videosorveglianza deve ritenersi ammissibile all?interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici. 5. SOGGETTI PUBBLICI 5.1. Svolgimento di funzioni istituzionali Un soggetto pubblico pu? effettuare attivit? di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all?ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2, del Codice). Diversamente, il trattamento dei dati non ? lecito, anche se l?ente designa esponenti delle forze dell?ordine in qualit? di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice (art. 19, comma 2, del Codice). Tale circostanza si ? ad esempio verificata presso alcuni enti locali che dichiarano di perseguire direttamente, in via amministrativa, finalit? di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorit? giudiziarie e alle forze di polizia. Vanno richiamate quindi in questa sede le riflessioni gi? suggerite in passato a proposito di talune ordinanze comunali in tema di prostituzione in luoghi pubblici (v. provv. 26 ottobre 1998, in Bollettino del Garante n. 6/1998, p. 131). Bench? effettuata per la cura di un interesse pubblico, la videosorveglianza deve rispettare i principi gi? richiamati. Quando il soggetto ? realmente titolare di un compito attribuito dalla legge in materia di sicurezza pubblica o di accertamento, prevenzione e repressione di reati, per procedere ad una videosorveglianza di soggetti identificabili deve ricorrere un?esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene (ad esempio, in luoghi esposti a reale rischio o in caso di manifestazioni che siano ragionevolmente fonte di eventi pregiudizievoli). Non risulta quindi lecito procedere, senza le corrette valutazioni richiamate in premessa, ad una videosorveglianza capillare di intere aree cittadine ?cablate?, riprese integralmente e costantemente e senza adeguate esigenze. Del pari ? vietato il collegamento telematico tra pi? soggetti, a volte raccordati ad un ?centro? elettronico, che possa registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un

  • S-BL

    21/11/2006 - 15:58

    i miei datori di lavoro stanno valutando l'adesione al fondo con il ns. studio di consulenza. domanda: ma i corsi che sono gi? proposti e che verranno proposti in futuro sono obbligatori o facoltativi?al momento sui due corsi proposti con la lettera inviata in studio (626 e antiriciclaggio) gi? mi hanno dato picche?

  • patrizia cgil

    18/09/2006 - 21:51

    Cara Angela, i corsi possono essere su tutto quello che vogliamo.Come vedi qui in veneto abbiamo proposto 3 seminari su 3 temi, ma potremmo fare dei corsi di inglese, di contaibilit?, insomma dipende dalle richieste. Io sono nella tua condizione potrei tenerlo io il corso, per? approfondire la privacy e la tenuta contabile dopo l'entrata in vigore della Bersani Visco ? interessante non credi? oppure si ha voglia di imparare cose che non si sanno e che potrebbero servire se si cambia lavoro, che nel nostro caso pu? capitare vero? insomma pensaci meglio, il guaio ? che siamo troppo abituate a fare da sole e ad arragiarci che ci sembra strano parlare di formazione fatta da altri . ciao Patrizia

  • Angela Firenze

    18/09/2006 - 12:44

    Una curiosit? su fondoprofessioni, ho capito che sono dei corsi di formazione per i dipendenti ed anche volendo per i datori di lavoro degli studi professionali, ma nello specifico cosa riguardano, e cosa ci ?formano?. Io sono 25 anni che lavoro presso lo stesso studio e di esperienza ne ho abbastanza siamo super informatizzati con i pc. Parlandone con il mio capo lui mi ha detto che dovrei essere io a fare un corso di formazione per gli altri?!?! (Leccata di c?o!) Ciao

  • patrizia cigl

    14/09/2006 - 13:31

    qui nel nordest siamo pronti con un progetto con la cgil ve lo illustro: la proposta ?: seminari di 6/8 ore su questi temi: 1)626 negli studi professionali 2) privacy 3) nuovi obblighi fiscali e contabili negli studi professionali dopo l'entrata in vigore della legge Visco-bersani Il seminario funziona cos?: una classe di 40 persone, 20 dipendenti e 20 datori di lavoro (ebbene anche loro !!) abbiamo pensato di lavorare sulla forma pi? semplice per favorire la partecipazione, fatevi sentire veloci, il bando scade il 30.9 dobbiamo presentare il progetto al fondo. Potete scrivere qui o contattare Leo Zucchini che ? il facilitatore, ho messo i suoi recapiti qui sopra sul messaggio per Elena. Ciao patrizia cgil

  • patrizia cgil

    13/09/2006 - 21:53

    cara Elena, mi fa piacere finalmente una domanda su fondoprofessioni!! la scadenza ? il 30.9.06, puoi rivolgerti, tu e tutte le ragazze del nord est + emilia romagna a Leonardo Zucchini che ? il segretario regionale della Filcams cgil e facilitatore per il sindacato: telefono 348/1313104 ? mail leonardo.zucchini@filcams.cgil.it Qui sullo spazio di fondoprofessioni come vedi c'? il link del sito, l'ho gi? avvisato quindi aspetta tue notizie, tienimi informata ciao patrizia cgil

  • Elena UnPaperino

    13/09/2006 - 10:58

    Ciao Ragazze, ho chiesto alla mia consulente informazioni su fondo professioni ed ? caduta dalle nuvole e mi deve far sapere (?!) ma nulla si muove. Potete dirmi chi ? il ?facilitatore? per Bologna? Sono iscritta al sindacato, posso andare direttamente da loro a chiedere informazioni o sono due cose separate? Mi pareva di aver letto che siamo prossimi a qualche scadenza, ricordo male? Grazie Mille

  • S-BL

    04/09/2006 - 10:50

    ciao patrizia.si sono proprio io.grazie per le delucidazioni.ti scrivo nella tua posta per nn rubare spazio prezioso in questo interessantissimo blog.bacioni.

  • patrizia cgil

    01/09/2006 - 20:33

    cara silvia, (sei tu? proprio tu?) se sei tu, come stai? Allora, fondoprofessioni: la prima cosa in assoluto da fare ? accertarsi con il consulente che lo 0,30% della formazione continua venga versato a fondoprofessioni, lo si fa con l'F24, non ? un onere in pi?, lo trattengono comunque solo che va nel fondo generico dell'Inps, senza questo passaggio non si pu? partecipare ai corsi. Poi fatto ci? si contatta quello che si chiama ?facilitatore? per avere informazioni e notizie dei corsi. Il facilitatore ? un incaricato dal fondo che ha il compito, lo dice la parola, di facilitare l'accesso ai corsi, per il nord- est ? il ?nostro? leo Zucchini, e il tramite sono io, quindi basta che lo dici a me ok? pensa che in questo bando sono previsti corsi seminariali con piccole classi anche di 3 ? 4 persone insieme anche al datore di lavoro ? molto interessante davvero, scrivimi ciao baci Patrizia cgil

  • S-BL

    31/08/2006 - 10:55

    mi potresti spiegare per filo e per segno quello che il datore di lavoro ed io dobbiamo fare affinch? io possa partecipare ai corsi? grazie per la tua disponibilit?.bacione.silvia

  • patrizia cgil

    04/08/2006 - 17:09

    attenzione ? partito il bando per la formazione gratuita scade il 30.9.06 . Andate sul sito http://www.fondoprofessioni.it leggete il bando e fatemi tutte le domande che volte ciao Patrizia cgil

  • Elena

    02/03/2006 - 15:54

    Perfetto! Grazie ancora e a presto! Elena

  • per Elena

    23/02/2006 - 20:47

    si la cosa che devi fare ? dire al consulente la destinazione dello 0,30% al fondoprofessioni nel DM10 da subito. Poi, preannunci al tuo datore di lavoro la tua volont? di partecipare ai corsi, adesso bisogna aspettare il bando e poi ti dir? a chi rivolgerti e cosa fare va bene? ciao patrizia cgil

  • Elena

    23/02/2006 - 18:30

    L'aggiornamento ? bellissimo e se fosse per me farei qualsiasi tipo di corso dalla contabilit?, all'informatica, alle lingue ? MAGARI! Ho provato a dare un'occhio al sito e mi pare di capire che come prima cosa devo chiedere l'iscrizione tramite DM10 ecc?. e poi? Leggo di bandi ecc, come funziona ?praticamente? la partecipazione ai corsi? cosa devo fare io come dipendente? Grazie per qualsiasi informazione! Ciao

  • patrizia cgil

    22/02/2006 - 20:53

    i corsi vengono fatti con un programma concordato e costruito sulle esigenze degli studi che la richiedono e possono riguardare a grandi linee: informatica ai vari livelli, privacy contabilit? i contratti di lavoro ecc., devi tenere conto che per formazione continua si intende una formazione che riguardi anche la eventualit? di cambiare lavoro, cosa che pu? succedere. E' sempre bene, di questi tempi, essere preparati il pi? possibile ve lo dico per esperienza, pi? competenze si hanno e meno problemi si hanno a trovare un nuovo lavoro. Non accontentarti. Patrizia cgil ps se c'? qualche ragazza che frequenta questo sito e che lavora negli studi dentistici si faccia viva, fondoprofessioni ? molto importante per l'acquisizione dei crediti formativi per ottenere la qualifica ASO. ciao

  • per patrizia

    21/02/2006 - 18:39

    ciao sono segretaria in uno studio legale, nel mio caso partecipare a questi corsi di aggiornamento/formazione a cosa serve? cosa mi insegnano? il mio lavoro consiste nell'andare in giro per cancellerie la mattina, e su questo cosa mi direbbero in pi? rispetto a quello che imparo con la pratica. Oppure in studio mi occupo di scrivere qualche lettera o qualche atto (decreti ingiuntivi, sfratti, citazioni per sinistri ed altro)e questi li so gi? fare ho imparato da sola nel corso degli anni anche con l'aiuto dell'avvocato. quindi mi ripeto: le cose e faccio e che devo sapere le so gi? (? poi per carit? non si finisce mai di imparare!) ciao e grazie

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