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Decreti di marzo e decreto sostegni

26/03/2021 - 10:05

Marzo   2021

nuovi Decreti  Covid  19

Care Colleghe e Colleghi, 

con il Decreto Sostegni pubblicato il 22 marzo 2021 si è conclusa la prima serie di interventi legislativi previsti dal Governo Draghi per fronteggiare il protrarsi dell’emergenza Covid.

Questo è solo l’ultimo in ordine temporale, ma certamente ve ne saranno altri.

La strada da percorrere per sconfiggere questa terribile emergenza che ha sconvolto e sta affliggendo tutto  il mondo è ancora molto lunga e piena di insidie.

Abbiamo pensato di riunire in unico articolo tutti gli ultimi tre decreti per facilitarVi la comprensione dei molteplici argomenti trattati.

Di seguito Vi commenteremo brevemente solo gli articoli relativi agli argomenti di nostro diretto interesse, lasciandoVi comunque la possibilità di accedere al testo integrale di ciascun decreto che troverete in calce all’articolo.

Come sempre, rimaniamo a disposizione per ogni tipo di richiesta informativa e di eventuali chiarimenti.

In ordine temporale di pubblicazione:

1) DPCM  3 MARZO  2021

“MISURE DI  CONTENTIMENTO DEL CONTAGIO  SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE “ 

IN VIGORE FINO AL 6 APRILE 2021

La norma che riguarda gli studi professionali è l’art. 30 :

1) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio, o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti  per i dipendenti  nonché gli altri strumenti  previsti dalla contrattazione  collettiva;

c)  siano assunti protocolli di sicurezza  anti- contagio, fermo restando  l’obbligo di  dispositivi di protezione  delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida.

d)  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

2) DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021  

“MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON I FIGLI MINORI IN DIDATTIDA A DISTANZA O IN QUARANTENA”

I genitori con i figli conviventi minori di 16 anni lavoratori dipendenti, potranno svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (art. 2, comma 1) nei seguenti casi:

1) il periodo di interruzione dell’attività didattica in presenza del figlio

2) per la durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio

3) per la durata della quarantena del figlio/a disposta dalla ASL.

Nel caso in cui non si potesse svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile

a) il genitore con figlio convivente minore di 14 anni può richiedere, con decorrenza 1.1.2021, il Congedo parentale straordinario Covid  19; in tal caso la retribuzione verrà sostituita da una indennità pari al 50% della retribuzione; tale beneficio è sempre esteso ai figli con disabilità di qualsiasi età iscritti a scuola di ogni ordine e grado (art. 2, comma 4)

b) il genitore con figlio convivente di età compresa tra i 14 anni e 16 anni può richiedere l’astensione dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o di altra indennità e senza riconoscimento di alcuna retribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. (art. 2, comma 5).

Bonus Baby Sitting

Previsto per i genitori  di figli  conviventi minori di 14 anni appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori autonomi, iscritti  alla gestione separata INPS , dipendenti del servizio sanitario  pubblico  e privato, comparto sicurezza e difesa, soccorso e similari; il bonus potrà essere erogato per un valore massimo di 100 euro settimanali.

3) DECRETO LEGGE  n. 41  DEL 22 MARZO 2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI)

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” 

Proroga Cassa Integrazione Covid

Per il  datore di lavoro che sospende o riduce l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza  Covid 19, viene prevista la possibilità di richiedere per tutti i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 7 e seg.):

– Fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) da  utilizzare tra il 1  aprile e il 30 giugno 2021;

– Fino a 28 settimane di assegno  ordinario (Fis) e di cassa integrazione in deroga, da utilizzare tra il 1  aprile e il 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro che richiederanno l’estensione del periodo di Cassa Integrazione non saranno tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Per le  domande di trattamenti di integrazione salariale  la trasmissione dei dati è effettuata tramite il flusso UniEmens-cig in modo  da rendere più fluido lo sblocco dei pagamenti.

Comunicazione importante!

Da oggi si avrà la possibilità di controllare  lo stato della propria cassa integrazione accedendo al portale INPS  e cliccando sul servizio “Cip – consultazione info Previdenziali” oppure attraverso la APP Inps Mobile  cliccando “integrazioni salariali”.

Licenziamenti  

Il presente decreto (art. 8 co. 9 e segg.) prevede un primo blocco dei licenziamenti  individuali e collettivi fino al  30 giugno 2021.

Successivamente a tale data, e solo per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID 19 , è  previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e comunque sino all’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti ad esclusione del caso di cessazione definitiva dell’attività antecedente al 31 ottobre 2021.

NASPI  (art. 16)  

Prorogata di ulteriori 3 mensilità  la Naspi  e la Dis.Coll.  in favore di chi ne ha già usufruito nel periodo tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021  e che non possiede altre fonti di reddito.

La domanda all’Inps va presentata entro il 30 aprile 2021.

Per il 2021 la Naspi verrà concessa a prescindere  dalla sussistenza del requisito minimo dei 30 giorni  di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Rapporti di lavoro a termine (art. 17) 

Il datore di lavoro può rinnovare e prorogare i contratti a termine in essere, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza specificarne le causali, fermo restando il limite massimo di durata del contratto sino a 24 mesi.

Altre misure di sostegno e contrasto  alla povertà

* Stanziamento di 1 Miliardo di Euro per il rifinanziamento del reddito di Cittadinanza (art. 11);

* Stanziamento di 1,5 miliardi di Euro per l’estensione  del reddito di emergenza per 3 nuove mensilità (art. 12)

* Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato (art. 15)

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qui i link di riferimento dei decreti

DPCM 3 marzo 2021

DECRETO LEGGE N. 30 DEL 13 MARZO 2021  

DECRETO LEGGE  n. 41  DEL 22 MARZO 2021 (c.d. DECRETO SOSTEGNI)

  • Patrizia

    07/10/2021 - 19:15

    Cara Rita, grazie per i complimenti che estendo a tutto il gruppo di gestione del blog. Il problema è è che la quarantena è considerata malattia ma non ci sono i finanziamenti che consenta l'inps di pagarla , manca la norma, nemmeno i 3 giorni di carenza. Speriamo che il governo intervenga , la speranza c'è. ciao patrizia cgil

  • Rita

    07/10/2021 - 18:44

    Cara Patrizia, Ti ringrazio tantissimo per le tue risposte sempre puntuali e professionali, scusa se ti rispondo solo adesso. Dalla tua risposta credo di capire che comunque c'è la speranza di recuperare questo periodo? Il datore di lavoro non paga niente? Neanche i primi tre giorni? Saluti a tutti e buon lavoro

  • Patrizia

    30/09/2021 - 20:42

    Cara Rita, purtroppo la quarantena è riconosciuta come malattia ma i fondi non sono stati stanziati, è un grosso problema che speriamo si risolva prima possibile. patrizia cgil

  • Rita

    30/09/2021 - 16:03

    Buonasera, sono impiegata in uno studio legale, in questo periodo sono stata messa in quarantena preventiva da parte della Asl. Il mio datore di lavoro mi ha detto che questo periodo non verrà remunerato perché l'Inps ha terminato le risorse. La mia domanda è, chi si fa carico di pagare questo periodo? Non verranno pagati neanche i primi tre giorni che di solito sono a carico del datore di lavoro al 100%? Grazie per i chiarimenti

  • Patrizia

    07/04/2021 - 22:35

    Cara nadia, la legge di bilancio 2021 prevede l'esonero dei contributi per alcune categorie di lavoratori , principalmente per: 1 giovani al di sotto dei 36 anni anni 2 per le donne over 50 in condizione svantaggiata o disoçcupate da 12 mesi o di qualsiasi eta residenti al sud Entrambe le misure hanno diverse condizionalita, compresa l'assenso dell'europa. Non so a che categoria tu appartenga , puoi andare sul sito dell'inps e trovi tutte le misure per intero. Auguri! Patrizia cgil

  • Nadia

    07/04/2021 - 1:35

    Buonasera, esistono in questo momento agevolazioni fiscali per trasformare un contratto di lavoro a tempo det. In indet.? Oppure c'è in prospettiva qualche agevolazione sempre per lo stesso contratto se il dipendente fosse donna? Io compirò 50anni a luglio , non sono mai stata disoccupata ed in questo momento ho un contratto a tempo det. Ringrazio in anticipo Nadia

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