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CADIPROF – Dubbi e perplessità –

07/06/2019 - 18:56

Dubbi e perplessità?

Riporto qui l’art. 19 (ora art. 16 CCNL 2015-2018 pag. 14) del contratto di lavoro riguardante la CADIPROF

Articolo  19 (OLD)

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE

Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione  ed alla stabilità di impiego degli addetti al settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini.

Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” 26 denominata “C.A.DI.PROF.”, il cui compito è quello  di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento.

Le parti, in coerenza con quanto definito nel precedente articolo 12,  si impegnano, a  rivedere lo Statuto della Cassa, anche  per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica.

Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1° gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.

a) Soggetti beneficiari della Assistenza Sanitaria Supplementare

Sono soggetti beneficiari delle prestazioni  previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.

b) Finanziamento della “Cassa”

Le quote a carico dei datori di lavoro per l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla C.A.DI.PROF. di cui al precedente  punto a) sono fissate in:

* 14 (quattordici) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1 ottobre 2011 per ogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1 settembre 2013.

* 24 (ventiquattro) Euro “Una Tantum” quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario.

Dette somme rientrano tra quelle previste dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri Istituti contrattuali (TFR ecc.).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa.

Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 (tre) mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati.

Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali.

Per ogni soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dalla Cassa sorgerà, comunque, dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

c) Modalità di iscrizione e versamento

L’iscrizione e il versamento della quota “Una Tantum” di 24 (ventiquattro) euro e del contributo mensile di cui alla precedente lettera b) dovranno essere effettuati secondo le modalità indicate nel Regolamento CA.DI.PROF. presente sul sito www.cadiprof.it.

La CA.DI.PROF. ha stipulato apposita convenzione con l’INPS per la riscossione dei contributi di cui all’obbligo contrattuale previsto al punto a) del presente articolo attraverso il modello F24 codice di riferimento ASSP; le relative istruzioni sono presenti sul sito www.cadiprof.it.

Dichiarazione Congiunta

Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l’impegno a portare a conoscenza di tutti gli addetti al settore le modalità di iscrizione alla “Cassa” ed il suo funzionamento (regolamento), il Piano sanitario, le modalità di richiesta delle prestazioni e le condizioni per esercitare il diritto delle stesse.

Per tale impegno, le parti rendono noto che nel sito della “Cassa” www.cadiprof.it è già possibile trovare tutte le informazioni.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che il contributo dovuto alla C.A.DI.PROF. è parte integrante del trattamento economico, in quanto il versamento stabilito di cui all’articolo 7 del Verbale di Accordo sottoscritto il 24 luglio 2001 – istitutivo della Cassa – è sostitutivo di un aumento contrattuale altrimenti maturato e negoziato in quanto le parti ribadiscono che l’importo stabilito viene destinato alla creazione di un sistema di Welfare contrattuale con le prestazioni rese ai lavoratori a cui si applica  il presente contratto.

Il datore di lavoro che ometta il versamento della  suddetta quota è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione secondo quanto previsto dall’art. 7 bis

Non è consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall’art. 19 del presente CCNL e deve ritenersi irrinunciabile il diritto del dipendente all’Assistenza Sanitaria Supplementare.

  • Patrizia

    13/02/2024 - 21:52

    Cara Maria, l'Indennità sostitutiva è stata inserita nel contratto del 2011, recependo la circolare sacconi n. 43 del 15.12.2010 in materia di enti bilaterali. Ciao! Patrizia cgil

  • Maria

    13/02/2024 - 17:06

    Buonasera. Qualora il datore di lavoro non avesse mai versato i contributi a cardiprof ed esibirò, da quando posso richiedere l’indennità sostitutiva non versata? Dal 2011? O era già prevista dal 2005? Grazie

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