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Convivenza, unioni Civili e di fatto: cosa sono?

17/02/2017 - 10:00

Unioni civili – Convivenze di fatto

CCNL STUDI PROFESSIONALI: CONGEDI APPLICABILI?

La cd. L. Cirinnà, n. 76/16, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per le coppie omosessuali di unirsi civilmente e, per le coppie stabilmente conviventi, sia omosessuali che eterosessuali, la possibilità di far discendere dalla propria convivenza alcuni effetti giuridici, ivi compresa la possibilità di stipulare un contratto di convivenza.

A prescindere dall’avvalersi o meno dei contratti di convivenza (che servono fondamentalmente per regolare gli aspetti economici della coppia) e dalla registrazione dello stato di convivenza nell’anagrafe comunale (che serve per poter procedere alla regolamentazione con i contratti di convivenza e per dare prova della convivenza stessa) i diritti riconosciuti dai commi 37 ss. della L. Cirinnà si applicano a tutte le coppie conviventi.

Vediamo le principali novità della L. Cirinnà e come queste si possono inserire nel nostro CCNL che, come sapete, è stato rinnovato nell’aprile 2015 con scadenza in marzo 2018 e dunque prima della nuova Legge. Prima però uno sguardo veloce alla terminologia!

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Dicevamo che i diritti derivanti dalla L. Cd. Cirinnà Si applicano a tutte le coppie conviventi siano esse etero o omosessuali. Resta fermo che, laddove sia richiesto, per provare lo stato di convivenza, è necessario che esso risulti dai registri comunali.

Deve, secondo noi, essere chiaro e dunque insistiamo nella precisazione che:

a) l’unione civile è riservata alle coppie omosessuali;

b) la disciplina delle convivenze riguarda sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali stabilmente conviventi;

c) il contratto di convivenza può essere stipulato solo dalle coppie conviventi ai sensi dei commi 37 ss. della legge cd. Cirinnà.

La scheda specifica che segue, elenca quelli che sono i diritti principali derivanti dalla introduzione della legge sulle unioni civili e unioni di fatto nel nostro ordinamento:

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Questo è quanto la Legge, molto in breve, dice.

Vediamo quindi come si traduce questo per noi lavoratori, in particolare degli studi professionali:

Congedo matrimoniale art. 86 CCNL 2015/2018 Studi professionali: spetta o non spetta?

Dall’esame della Legge e dalla lettura dell’art. 86 CCNL predetto, si evince che i giorni previsti per contrarre matrimonio, possono essere richiesti per unirsi civilmente: tanto è dovuto, in virtù del comma 20 della legge Cirinnà, a mente del quale tutte le disposizioni che fanno riferimento al matrimonio o che contengono i termini “coniuge”, “coniugi” o espressioni equivalenti – ovunque contenute (anche, per espressa previsione di legge, nei contratti collettivi) – si applicano alle parti dell’unione civile.

Non risulta essere possibile utilizzarli in conseguenza dell’instaurazione di una convivenza di fatto ai sensi dei commi 37 ss. della legge.

Congedo per lutto art. 86 CCNL 2015/2018 Studi Professionali: spetta o non spetta? Dall’esame della Legge e dalla lettura dell’art. 86 CCNL predetto, per analogia, i giorni previsti per lutto spettano ad entrambe le tipologie di coppie. Per gli uniti civilmente l’estensione discende dal comma 20.

Congedi eventi e cause familiari retribuiti art. 87 CCNL 2015/2018 Studi Professionali: spettano o non spettano? Qui il nostro CCNL aveva già previsto il “convivente”. Ci sentiamo quindi sicure di affermare che, a maggior ragione con l’intervento legislativo della L. Cirinnà, i giorni spettino ad entrambe le tipologie di coppia. Per gli uniti civilmente l’estensione discende dal comma 20.

Congedi non retribuiti art. 91 CCNL 2015/2018 Studi Professionali: spettano o non spettano? Dall’esame della Legge e dalla lettura del testo del CCNL, per analogia, si presume che l’indicazione del coniuge sia da intendersi riferita anche al partner unito civilmente, in virtù del comma 20 della legge, o convivente di fatto.

In tema di maternità e adozioni o di permessi per figli con handicap: su questo, poiché è stata stralciata la stepchild adoption, resta fermo che in assenza di specifica pronuncia della magistratura in tema di adozione del figlio naturale dell’altro convivente, le norme valgono solo per il genitore naturale riconosciuto e registrato come tale.

 

Speriamo di aver fatto un po’ di luce su questa nuova legge ed i diritti da essa derivanti. Finalmente direi, abbiamo uno strumento di civiltà che abbiamo aspettato per troppo tempo!

Un doveroso ringraziamento va alla nostra mitica Patrizia che si è adoperata per far revisionare il testo da noi stilato e oggi pubblicato, dal deputato Alessandro Zan che gentilmente e professionalmente si è prestato a darci una mano per far sì che l’articolo da noi scritto potesse essere ben compreso da tutti e privo di errori.

Come sempre noi speriamo di avervi dato informazioni preziose con l’ausilio delle nostre capacità e dei professionisti che negli anni abbiamo conosciuto!

AUGURI SINCERI E VIVISSIMI A TUTTI!!

 

  • Patrizia

    27/10/2018 - 14:16

    cara sara, sono felice per questa domanda, a questo argomento teniamo moltissimo. Come è scritto nell'articolo se hai contratto unione civile , dovrai esibire il certificato rilasciato dal Comune al tuo datore di lavoro e potrai usufruire di tutti i diritti previsti dal matrimonio. Naturalmente con il nuovo contratto nazionale la legge sarà recepita e tutto sarà esplicito. La legge c'è e puoi chiederne l'applicazione. Facci sapere come va , ci teniamo davvero molto ! auguri patrizia CGIL

  • sara rossa81

    27/10/2018 - 8:05

    Grazie per queste info. Quindi in caso di UNIONE CIVILE cosa occorre fare ? Quali sono i passi da fare? E cosa spetta alla lavoratrice? Grazie anticipatamente

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